Ricorso inammissibile per contestazione generica della recidiva nel biennio (Cass. pen. Sez. 7 n. 616 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri l’accertamento della recidiva nel biennio deducendo la mancata prova della definitività della precedente violazione amministrativa, allorché la motivazione del giudice di merito risulti adeguata e immune da vizi logici. Non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, essendo sufficiente, in via alternativa, un minimo di prova — come l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza del personale di polizia giudiziaria — accompagnato dalla mancata deduzione, da parte dell’imputato, di aver proposto ricorso avverso la sanzione o di aver presentato una richiesta di oblazione non respinta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, condannandolo alla pena dell’arresto e dell’ammenda. L’imputato proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l’accertamento della recidiva nel biennio. La difesa censurava in particolare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto definitivamente accertata la precedente violazione amministrativa sulla base della mera annotazione dei Carabinieri, priva di specifica indicazione delle fonti di prova attestanti tale definitività.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il giudice territoriale aveva infatti fornito una motivazione adeguata e immune da vizi logici, dando conto degli accertamenti esperiti e documentati nell’annotazione del 14 novembre 2022, dalla quale risultava che la contravvenzione elevata in via amministrativa il 26 agosto 2021 era definitiva e comunicata per l’iscrizione a ruolo.
Il ricorrente si era limitato a contestare genericamente la sussistenza di tale accertamento definitivo, senza individuare alcun concreto vizio della motivazione resa sul punto. L’annotazione di servizio, come risultante dagli atti processuali richiamati nella sentenza impugnata, attestava la definitività della sanzione amministrativa precedente, iscritta a ruolo.
La decisione si pone in linea con la giurisprudenza costante della Corte, secondo cui non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, essendo sufficiente un minimo di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione non respinta. Il provvedimento richiama, sul punto, numerosi precedenti, tra cui Sez. 7, Ordinanza n. 8508 del 14/02/2024, Sez. 7, Ordinanza n. 4537 del 17/01/2024 e Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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