Intervallo tra prove alcoltest e accertamento da elementi sintomatici (Cass. pen. Sez. 7 n. 706 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di guida in stato di ebbrezza l’esame strumentale non costituisce una prova legale, sicché l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire anche sulla base di elementi sintomatici per tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada. Qualora vengano superate le soglie più elevate, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. È legittimo l’accertamento dello stato di ebbrezza fondato su un’unica misurazione alcolimetrica quando la seconda prova non possa essere eseguita per la condotta ostruzionistica dell’imputato, in presenza di elementi sintomatici dell’alterazione. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già devolute in appello senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata.
Il Fatto
Con sentenza del 10 luglio 2025 la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Oristano che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, cod. strada. L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all’omologazione e alla revisione dell’apparecchio impiegato per la rilevazione del tasso alcolemico. Con il secondo ha censurato la sentenza per il mancato rispetto dell’intervallo temporale minimo tra le due misurazioni etilometriche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando come entrambe le censure fossero mere reiterazioni delle doglianze proposte con l’atto di appello, prive di un effettivo confronto con il percorso argomentativo della decisione impugnata.
In relazione al primo profilo, la sentenza gravata aveva accertato — sulla base del libretto metrologico — che l’apparecchio utilizzato per l’alcoltest era stato sottoposto a verifica da parte del laboratorio del Ministero dei trasporti il 22 febbraio 2018, con dichiarazione di conformità, e che una ulteriore verifica era intervenuta il 30 agosto 2018. Il test era stato pertanto eseguito entro il termine di validità annuale della verifica stessa.
Quanto alla distanza tra le due prove, il giudice di merito aveva evidenziato che le misurazioni erano avvenute a distanza di cinque minuti, aggiungendo che, in ogni caso, la sola prima prova — ove corroborata da ulteriori elementi sintomatici — è sufficiente a dimostrare lo stato di ebbrezza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, trattandosi di reato di pericolo, l’accertamento della concentrazione alcolica non richiede necessariamente la prova legale rappresentata dall’esito strumentale.
La dedotta impossibilità di eseguire la seconda misurazione, dovuta alla condotta ostruzionistica dell’imputato, consente di fare legittimamente affidamento su un’unica rilevazione purché sussistano elementi sintomatici dello stato di alterazione, come affermato da Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Rv. 276674. Sulla base di tali rilievi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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