Ricorso inammissibile per genericità e reiterazione delle doglianze (Cass. pen. Sez. 7 n. 750 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e aspecificità, il ricorso per cassazione che riproponga censure meramente reiterative di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza specificamente indicare i profili di travisamento della prova posti a fondamento del vizio di motivazione. Il giudice di legittimità non può essere investito di una mera proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità. In tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con implicito superamento degli altri.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridefinito il quadro del giudizio di responsabilità in relazione al reato di riciclaggio contestato ai sensi degli artt. 110, 81, 648-bis cod. pen.
Il ricorso per cassazione si articolava su due motivi: con il primo, si deduceva la violazione di legge e il vizio di illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione per travisamento della prova in ordine al giudizio di responsabilità a titolo di concorso nel reato presupposto del riciclaggio; con il secondo, si censurava l’illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, ritenendolo non consentito poiché fondato su doglianze meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese. Sul punto, la Corte ha rilevato come il giudice di merito avesse escluso la partecipazione dell’imputato nel reato presupposto, identificandolo in un’appropriazione indebita e non nel furto come indicato dalla difesa. Il ricorso, pertanto, risultava sul punto del tutto aspecifico e generico, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la natura reiterativa e la mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che la manifesta infondatezza. Il giudice di merito aveva, infatti, adeguatamente fondato il diniego delle attenuanti generiche sulle modalità della condotta, caratterizzate da particolare gravità, e sul contegno processuale non collaborativo del ricorrente.
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con implicito superamento degli altri.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.