Continuazione e sindacato di legittimità sulla congruità dell’aumento di pena (Cass. pen. Sez. 5 n. 1110 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la scelta dell’aumento di pena per i reati satellite, operata dal giudice di merito entro i limiti edittali, è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione risulti apparente, illogica o contraddittoria. Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova determinazione della pena, né censurare la congruità dell’aumento sulla base di mere congetture circa un preteso errore materiale commesso dal giudice della cognizione, specie quando quest’ultimo abbia già provveduto alla relativa correzione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, riconosceva la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B) e quelli giudicati con sentenze irrevocabili emesse da altri giudici, rideterminando la pena complessiva in anni cinque e mesi quattro di reclusione. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la mancata valutazione, da parte della corte territoriale, di un errore materiale contenuto nella sentenza del giudice per le indagini preliminari, che avrebbe influito sulla non congruità della pena finale, nonché il difetto di motivazione in ordine agli aumenti disposti per i singoli reati.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha ritenuto il motivo infondato, valorizzando l’effetto assorbente dell’applicazione della continuazione anche con la sentenza della Corte di Appello di Milano del 2019, che aveva irrogato una pena di anni due, mesi due e giorni dieci di reclusione. Proprio alla luce di tale ulteriore cumulo giuridico, l’aumento di anni uno e mesi sei di reclusione disposto dalla corte territoriale è stato giudicato congruo, tale da contenere al suo interno la pena di mesi uno e giorni venti inflitta dal giudice per le indagini preliminari e oggetto della presunta correzione materiale.
La Corte ha inoltre respinto il rilievo circa il difetto di motivazione dell’aumento, osservando come la corte di appello avesse ancorato la propria decisione su un criterio espresso e razionale: l’intensità del dolo. La presenza di reati pianificati e attuati secondo una logica sistematica, finalizzata all’autofinanziamento illecito dell’attività d’impresa e al depauperamento della società fino al fallimento, integrava un parametro motivazionale idoneo a giustificare l’entità dell’aumento disposto.
Quanto alla prospettata esistenza di un errore materiale nella sentenza del giudice per le indagini preliminari, la Suprema Corte ne ha escluso qualsivoglia rilievo, rilevando che tale errore era stato già corretto con provvedimento del 9.2.2022 dello stesso giudice. La doglianza del ricorrente è stata pertanto qualificata come meramente congetturale, priva di reale riscontro e, comunque, non idonea a inficiare il ragionamento seguito dalla corte territoriale.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato generico il rilievo sul difetto di motivazione dell’aumento, in quanto la sentenza impugnata aveva espressamente indicato le ragioni della sua determinazione. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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