L’impugnazione tempestiva anche con raccomandata di operatore privato autorizzato (Cass. pen. Sez. 4 n. 1421 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, a norma dell’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., effetto anticipatorio che può prodursi anche per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita da servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011. In tale ipotesi, il momento di spedizione coincide con quello di consegna dell’atto al servizio di recapito privato autorizzato, dovendosi applicare il principio di scissione soggettiva del perfezionamento della notificazione, con la conseguente irrilevanza del successivo timbro di ricezione apposto dal gestore del servizio universale. In caso di dedotto error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all’esame diretto degli atti processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia, ritenendo tardiva l’impugnazione. Il giudice di prime cure aveva emesso la sentenza il 7 giugno 2022, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta, scadente il 5 settembre 2022, e aveva poi depositato la sentenza anticipatamente. Secondo la Corte territoriale, il termine di 45 giorni per impugnare decorreva dal 5 settembre 2022 e scadeva il 20 ottobre 2022; l’atto, tuttavia, risultava spedito dal difensore solo il 25 ottobre 2022, come da timbro postale apposto sulla busta.
Il ricorrente ha dedotto l’inosservanza degli artt. 591 e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che l’atto di appello era stato accettato in data 20 ottobre 2022 da un ufficio postale privato autorizzato, con conseguente tempestività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente precisato che, quando sia dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e può estendersi all’esame diretto degli atti processuali, richiamando i precedenti di Sez. 3, n. 24979 del 2018 e Sez. 1, n. 8521 del 2013.
Ricostruita la tempistica processuale, la Corte ha verificato che l’atto di appello era stato consegnato in data 20 ottobre 2022, giorno di scadenza del termine, a un ufficio postale privato riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, come risultava dalla ricevuta di accettazione prodotta. Ha quindi applicato il disposto dell’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.
La Corte ha precisato che l’effetto anticipatorio previsto dalla norma può prodursi anche per le raccomandate affidate a servizi di recapito privato regolarmente autorizzati, per le spedizioni successive al 30 aprile 2011, data di entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999 che ha sottratto al gestore del servizio universale la riserva sui servizi di invio e recapito delle raccomandate attinenti a procedure amministrative e giudiziarie. Sul punto sono stati richiamati i precedenti Sez. 3, n. 38206 del 2017, Sez. 3, n. 20380 del 2015 e Sez. 3, n. 2886 del 2014.
Infine, la Corte ha applicato il principio della scissione soggettiva del perfezionamento della notificazione anche all’ipotesi di comunicazione a mezzo posta, individuando il momento di spedizione della raccomandata in quello della consegna all’ufficio postale. Ne consegue l’irrilevanza del timbro di ricezione apposto successivamente da Poste Italiane S.p.A., sicché l’appello doveva considerarsi tempestivamente proposto.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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