Il luogo del primo reato-fine determina la competenza cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 1615 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conflitto di competenza e di sequestro preventivo per il delitto di associazione per delinquere, il luogo di consumazione del reato permanente, ai sensi dell’art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., è quello in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa. Quando manchino elementi certi sulla genesi del vincolo associativo, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il sodalizio si è manifestato per la prima volta all’esterno ovvero in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività. Qualora non sia possibile individuare con chiarezza il luogo di operatività dell’associazione, e sussista la connessione di cui all’art. 16 cod. proc. pen., soccorre il criterio suppletivo del luogo di consumazione del primo reato-fine. Il criterio residuale del luogo di prima iscrizione della notizia di reato opera solo in assenza di connessione.
Il Fatto
Il Procuratore europeo presso l’ufficio di Torino avanzava richiesta di sequestro preventivo per un’associazione per delinquere finalizzata all’illecita captazione di finanziamenti pubblici legati al PNRR. Il GIP di Biella, adito per primo, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del GIP di Milano, ritenendo che la sfera di influenza e di operatività dell’associazione, priva di sede e di struttura logistica propria, fosse radicata nel capoluogo lombardo. Il GIP di Milano, dissenziente, sollevava conflitto negativo di competenza ex art. 30 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il conflitto, ravvisando una situazione di stasi processuale insuperabile senza il proprio intervento decisorio ex art. 32 cod. proc. pen. Nel merito, ha rilevato che entrambi i giudici concordavano sulla connessione soggettiva e probatoria dei reati contestati, con conseguente applicazione dell’art. 16 cod. proc. pen. e della regola che attribuisce rilievo, ai fini della competenza territoriale, al reato più grave, pacificamente individuato nel delitto associativo di cui al capo 17).
Ha quindi richiamato il consolidato principio per cui, trattandosi di reato permanente, la competenza si radica nel luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa, ovvero, in difetto di elementi certi sulla genesi del vincolo, nel luogo in cui il sodalizio si è manifestato per la prima volta o si sono concretizzati i primi segni di operatività. Nel caso di specie, nessuno di tali criteri risultava utilizzabile con certezza: l’associazione non aveva una sede, i sodali si incontravano in locali pubblici e l’unica riunione plenaria si era tenuta a Padova.
In tale quadro di incertezza, la Corte ha fatto applicazione del criterio suppletivo del luogo di consumazione dei reati-fine, precisando che, nella prospettazione dell’incolpazione formale che delimita la cognizione del giudice, il primo reato-fine commesso dall’associazione risultava essere quello consumato in Biella. Ha escluso la necessità di ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9 cod. proc. pen., operanti solo in difetto di connessione o quando non sia possibile individuare il luogo di radicamento del sodalizio nemmeno attraverso la localizzazione dei reati-fine.
La Corte ha, infine, dichiarato la competenza del GIP del Tribunale di Biella, disponendo la trasmissione degli atti.
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Nota della Redazione
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