Attualità della pericolosità sociale e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 2 n. 1712 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione deve ricomprendersi esclusivamente l’ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte e che, singolarmente considerato, sarebbe idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. Non è invece consentito dedurre, in sede di legittimità, asseriti difetti di motivazione che investano la valutazione nel merito della sussistenza e dell’attualità della pericolosità sociale.
Il Fatto
Con decreto del 26/06/2025 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione, rideterminava in due anni la durata della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata al proposto, originariamente fissata in tre anni dal giudice di primo grado.
Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo la violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen., 4 e 14 d.lgs. n. 159/2011) e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. Si sosteneva che la corte territoriale non avesse adeguatamente valutato circostanze di segno contrario, quali la data di commissione degli ultimi reati e il positivo percorso di espiazione della pena in regime di semilibertà e di affidamento in prova ai servizi sociali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il proprio sindacato, richiamando la natura eccezionale del rimedio esperibile avverso i provvedimenti di prevenzione. Ha rammentato che l’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 circoscrive il ricorso alle sole violazioni di legge, tra le quali va annoverata la motivazione inesistente o meramente apparente, richiamando il precedente di legittimità (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016). Tale vizio ricorre quando il provvedimento non si confronti affatto con un elemento potenzialmente decisivo prospettato dalla parte, elemento che, se valutato, potrebbe condurre a un esito opposto del giudizio.
Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto che il ricorso deducesse in realtà asseriti difetti di motivazione che involgevano il merito della valutazione, e non una reale violazione di legge. Infatti, la corte territoriale aveva specificamente risposto alle osservazioni difensive, evidenziando come gli elementi positivi rappresentati non fossero sufficienti a escludere il giudizio di attualità della pericolosità. A sostegno di tale conclusione aveva indicato elementi precisi e circostanziati, quali le plurime condanne per delitti contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti commessi in un arco temporale prolungato.
La motivazione del decreto impugnato si fondava, in particolare, sulla considerazione che il percorso rieducativo, da poco avviato, e il tempo trascorso in detenzione, caratterizzato da numerose sanzioni disciplinari, non potevano elidere il significato della misura di prevenzione. La corte di merito aveva correttamente valorizzato il “proprium” del giudizio di prevenzione, consistente nell’apprezzamento del percorso criminale particolarmente grave del proposto, per giungere alla riduzione, e non all’eliminazione, della misura.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto avanzato per un motivo non consentito dall’ordinamento, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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