L’incauto acquisto non richiede l’accertamento della provenienza delittuosa della res (Cass. pen. Sez. 2 n. 2261 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non è necessario che sia accertata la provenienza delle cose da reato, essendo richiesta solo la prova dell’acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l’agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza. Le tre circostanze indizianti (qualità della cosa, condizioni di chi la offre, entità del prezzo) sono indicate dall’art. 712 cod. pen. in alternativa tra loro, sicché è sufficiente l’esistenza anche di una sola di esse. Non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi, dovendosi ritenere il reato sussistente ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto. Il denaro può costituire oggetto materiale della contravvenzione. La rinuncia alla prescrizione, ritualmente espressa ai sensi dell’art. 157, comma 7, cod. pen., impedisce di rilevare l’estinzione del reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Avellino aveva condannato due imputati per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., avendo gli stessi ricevuto su propri conti correnti accrediti di somme di denaro provenienti da bonifici disposti da un dipendente della società di intermediazione finanziaria IFIR, il quale aveva operato abusivamente sui conti di società clienti del proprio datore di lavoro per estinguere debiti di gioco contratti con i due imputati, titolari di un’agenzia di scommesse. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto nel reato di cui all’art. 712 cod. pen., escludendo il dolo della ricettazione ma ritenendo gli imputati responsabili di incauto acquisto per non aver adeguatamente accertato la provenienza di denaro del quale potevano sospettare l’illecita provenienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio per cui, ai fini della configurabilità dell’incauto acquisto, non occorre l’accertamento della provenienza delittuosa della cosa, essendo sufficiente la presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto. Ha inoltre precisato che le circostanze indizianti indicate dall’art. 712 cod. pen. operano in alternativa tra loro.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto il sospetto sulla provenienza da una delle circostanze indizianti, avendo valorizzato sia la provenienza dei bonifici da soggetto diverso dal debitore (la società IFIR e non il dipendente), sia la movimentazione di una somma ingente nell’arco di pochi mesi. Ha escluso che tali elementi attenessero alla qualità della cosa o all’entità del prezzo, riconducendoli piuttosto alla condizione di chi offre la res, intesa come l’insieme degli elementi oggettivi e soggettivi che inducono a ritenere che il soggetto non possa lecitamente disporre della cosa. Ha inoltre affermato che il denaro può essere oggetto della contravvenzione.
La Corte ha poi rilevato come il motivo, pur deducendo formalmente una violazione di legge, sostanzialmente invocasse una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il principio per cui eccede dai limiti di cognizione della Corte ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali e della valutazione delle prove, trattandosi di accertamenti riservati al giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, concernente la carenza e illogicità della motivazione, la Corte ha ritenuto la sentenza impugnata adeguatamente motivata, pur nella sua sinteticità. Ha valorizzato gli elementi posti a fondamento della decisione: la richiesta di chiarimenti avanzata dalla banca, la genericità delle causali dei bonifici, l’entità delle somme movimentate. Ha inoltre evidenziato che gli imputati, in quanto imprenditori operanti professionalmente nel settore delle scommesse, non potevano ignorare che una società per azioni non potesse utilizzare fondi sociali per estinguere debiti di gioco di un dipendente, né accontentarsi di spiegazioni vaghe e contraddittorie.
La Corte ha infine escluso ogni contraddittorietà tra l’esclusione della ricettazione e l’affermazione di responsabilità per incauto acquisto, stante la diversità degli elementi costitutivi dei due reati. Ha altresì rilevato l’irrilevanza dell’intervenuta prescrizione, essendo stata la stessa oggetto di rinuncia da parte degli imputati ai sensi dell’art. 157, comma 7, cod. pen.
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Nota della Redazione
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