Annullata la confisca disposta d’ufficio in sede di patteggiamento senza motivazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 2432 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria ha l’obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto. L’annullamento della sentenza impugnata, seppure solo sulla disposizione di confisca per equivalente relativa ad un determinato reato, costituisce non un “capo” ma un “punto” della sentenza, afferente al reato che ne costituisce il presupposto ed il fondamento. Consegue l’utile decorso del termine di prescrizione dei reati cui il “punto” della confisca sia riferibile, fino alla pronuncia della sentenza di questa Corte.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 21 maggio 2025, aveva applicato all’imputato, su richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di concorso morale nella utilizzazione continuata di fatture per operazioni inesistenti, concorso in infedeltà patrimoniale, concorso in truffe e concorso in autoriciclaggio, con la continuazione e la circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, comma 3, cod. pen. Con la medesima pronuncia, il giudice aveva disposto d’ufficio la confisca, ex artt. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e 648-quater cod. pen., di beni nella disponibilità dell’imputato fino a concorrenza di una somma pari all’imposta evasa e al profitto dell’autoriciclaggio. Avverso tale sentenza, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della confisca per carenza assoluta di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il primo motivo di ricorso, riguardante l’illegalità della confisca disposta d’ufficio in assenza di un provvedimento motivato, estranea all’accordo intervenuto tra le parti. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione ha l’obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato era del tutto privo di motivazione sul punto, essendosi limitato a richiamare gli articoli di legge che impongono la misura.
L’annullamento della sentenza di patteggiamento in ordine alla confisca ha comportato ulteriori conseguenze in ordine ai reati che ne costituiscono il fondamento, in particolare per i delitti tributari di cui al capo 1 dell’imputazione. La Corte ha chiarito che l’annullamento della sentenza impugnata, seppure solo sulla disposizione di confisca per equivalente relativa ad un determinato reato, costituisce non un “capo” ma un “punto” della sentenza, afferente al reato che ne costituisce il presupposto ed il fondamento. Ne consegue l’utile decorso del termine di prescrizione dei reati cui il “punto” della confisca sia riferibile, fino alla pronuncia della sentenza di questa Corte.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che, nella fattispecie, risultava coperto dalla prescrizione il delitto ad oggettività tributaria consumato il 23 ottobre 2015, in tema di dichiarazione IRES, parte del coacervo di delitti tributari contestati al capo 1. Tuttavia, la mancata indicazione precisa del segmento di pena calcolato per la continuazione interna impediva alla Corte di espungere dal calcolo il relativo frammento di sanzione.
La Corte ha, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio limitatamente al fatto descritto al capo 1, estinto per prescrizione, e l’annullamento nel resto della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso. Sono rimasti assorbiti i motivi di ricorso secondo, terzo e quarto, afferenti alla misura della disposta confisca, che dovrà essere oggetto, nel merito, di nuova ponderata valutazione.
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Nota della Redazione
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