Inammissibilità reclamo detenuto non sottoscritto dal difensore (Cass. pen. Sez. 7 n. 2577 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti disciplinari a carico dei detenuti, il reclamo giurisdizionale ex art. 14-ter legge n. 354/1975 ha natura di impugnazione e deve essere corredato da motivi specifici che consentano l’emersione dei profili di illegittimità dell’atto censurato. I motivi inviati direttamente dal detenuto, se non sottoscritti né fatti propri dal difensore, non possono essere presi in considerazione dal giudice del reclamo. È inammissibile il ricorso per cassazione le cui doglianze siano interamente versate in fatto e prospettino una mera rilettura degli atti, senza confrontarsi con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Taranto rigettava il reclamo proposto dal ricorrente, soggetto con fine pena fissato al 2029, in espiazione della pena per i delitti di estorsione continuata, avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale ex art. 14-bis Ord. pen.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, con riferimento agli artt. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, 24 e 111 Cost., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la difesa lamentava che non fossero stati presi in considerazione i motivi di reclamo inviati direttamente dal condannato a sostegno del reclamo principale e che il Tribunale non si fosse pronunciato su specifici punti, laddove era stata offerta una puntuale versione alternativa dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando le doglianze come interamente versate in fatto, in quanto invocanti una mera rilettura degli atti, e le prospettazioni ermeneutiche come in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla dedotta omessa valutazione dei motivi inviati direttamente dal detenuto, la Corte ha precisato che tali motivi non erano stati né sottoscritti, né in alcun modo fatti propri dal difensore. Ha richiamato, sul punto, il principio per cui il reclamo giurisdizionale in materia disciplinare ha natura di impugnazione e deve essere corredato da motivi specifici (Sez. 1, n. 25380 del 24/03/2021).
La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.