Frode informatica: rilievo dell’atto dispositivo nonostante l’induzione in errore (Cass. pen. Sez. 2 n. 3177 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di frode informatica, l’ingiusto profitto è conseguito attraverso un atto di disposizione patrimoniale attuato intervenendo abusivamente sul sistema informatico di gestione del conto corrente. La sottrazione dei codici di accesso della persona offesa, ottenuta tramite artifici decettivi, non vale a qualificare diversamente il fatto, posto che l’induzione in errore della persona è in correlazione causale diretta non già con l’atto di disposizione patrimoniale e l’ottenimento del profitto, bensì con il conseguimento dei codici di accesso. Ne consegue la corretta sussunzione della fattispecie concreta nella previsione di cui all’art. 640-ter cod. pen., nella forma aggravata di cui al terzo comma. È altresì inammissibile la censura che, attraverso una denuncia cumulativa e promiscua di violazione di legge e vizi di motivazione, proponga una diversa lettura del materiale probatorio o lamenti la mancata assunzione di prove sollecitate ex art. 507 cod. proc. pen., nonché la questione di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non previamente devoluta al giudice di merito.
Il Fatto
Il difensore di fiducia dell’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 640-ter cod. pen. con l’aggravante di cui al terzo comma. Con il primo motivo, il ricorrente censurava la motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente ad integrare il reato la mera intestazione del conto corrente su cui erano state accreditate, tramite bonifico, le somme illecitamente sottratte alla persona offesa, senza che fossero svolti ulteriori accertamenti, benché sollecitati anche dalla difesa ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., in ordine alla identificazione del soggetto che aveva indotto la persona offesa a disporre il pagamento o che aveva materialmente prelevato le somme.
Con il secondo motivo, il ricorrente argomentava circa la mancanza, nella fattispecie contestata, dell’elemento della induzione in errore, a differenza di quanto caratterizzante la fattispecie concreta, in cui l’attività decettiva era stata rivolta ad ingannare la persona offesa, alla quale venivano carpiti i codici di accesso e la gestione di operazioni sul conto corrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, esso è stato ritenuto generico e meramente reiterativo delle doglianze portate in appello, non confrontandosi la censura con la doppia motivazione conforme. Inoltre, attraverso una denuncia cumulativa e promiscua di violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente finiva per proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità, ovvero per lamentare la mancata assunzione di ulteriori prove sollecitate ex art. 507 cod. proc. pen., motivo parimenti non consentito, come già affermato da Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722-01.
Il secondo motivo è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che l’art. 640-ter cod. pen. dà rilievo, oltre alle condotte di alterazione del sistema, anche all’intervento abusivo sul sistema informatico finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto. Nella specie, l’ingiusto profitto è stato conseguito attraverso un atto di disposizione patrimoniale attuato intervenendo abusivamente sul sistema informatico di gestione del conto corrente della persona offesa.
La sottrazione dei codici di accesso tramite l’adozione di artifici non vale a qualificare diversamente il fatto. L’induzione in errore della persona è, nella specie, in correlazione causale diretta non già con l’atto di disposizione patrimoniale e l’ottenimento del profitto, bensì con il conseguimento dei codici di accesso al conto corrente. Correttamente, pertanto, la fattispecie concreta è stata sussunta nella previsione di cui all’art. 640-ter cod. pen., nella forma aggravata di cui al terzo comma.
Infine, la Corte ha ritenuto non scrutinabile la questione della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., non previamente devoluta al giudice di merito e formulata in ricorso solo per l’ipotesi di annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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