Estinzione del reato per prescrizione e limiti dell’art. 129 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. 4 n. 3343 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di appello, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione anche in presenza di motivi di ricorso non inammissibili. Il giudice di legittimità è tenuto a rilevare d’ufficio la causa estintiva, a meno che dagli atti non emerga in modo incontrovertibile l’insussistenza del fatto, la sua non attribuibilità all’imputato o la sua non previsione come reato. L’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. richiede una mera constatazione, non un apprezzamento, e la prova positiva dell’innocenza deve risultare dagli atti senza alcun margine di incertezza.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia aveva confermato la condanna del direttore di gara, del delegato all’allestimento percorso e dell’ispettore di sicurezza per il delitto di omicidio colposo, commesso in cooperazione tra loro, in relazione al decesso di un commissario di percorso durante le prove di ricognizione di una gara automobilistica. L’evento era stato addebitato agli organizzatori per non aver rilevato la difforme collocazione della postazione di controllo, posizionata in un punto ritenuto pericoloso, in violazione dei regolamenti sportivi nazionali.
Avverso la sentenza d’appello, il delegato all’allestimento percorso e l’ispettore di sicurezza avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo, con motivi che toccavano la sussistenza della colpa, il travisamento della prova, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato preliminarmente l’eccezione di intervenuta prescrizione del reato, stimando che il termine massimo di sette anni e sei mesi, aumentato dalle cause di sospensione del decorso per un totale di mesi quattro e giorni quattro, fosse maturato in data successiva alla sentenza impugnata.
Il Collegio ha in primo luogo escluso che i motivi di ricorso, concernenti profili di colpa e la loro rilevanza eziologica, fossero inammissibili per manifesta infondatezza o genericità, radicando così il proprio giudizio sulla questione.
La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., richiamando il principio per cui tale formula decisoria prevale sulla causa di estinzione del reato solo quando l’innocenza dell’imputato risulti con evidenza dagli atti. Ha precisato che l’obbligo di immediata declaratoria vale anche in sede di legittimità, escludendo che il vizio di motivazione possa condurre all’annullamento con rinvio, dovendosi invece dichiarare l’estinzione del reato.
Alla luce delle pronunce di merito e del contenuto degli atti, il Collegio ha ritenuto che non emergesse alcuna evidenza liberatoria, non configurandosi le condizioni per una decisione di assoluzione.
La Corte ha quindi dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, esclusivamente per l’estinzione del reato maturata per prescrizione.
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Nota della Redazione
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