Il reato associativo prescinde dalla continuità delle prestazioni del partecipe (Cass. pen. Sez. 1 n. 5165 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 può estrinsecarsi in qualsiasi prestazione, anche di per sé non costituente altro reato, purché utile alla sussistenza e all’operatività dell’associazione. Non è essenziale che le prestazioni del partecipe siano continue, ma che siano possibili in ogni momento, poiché il sodalizio criminoso è lesivo proprio in quanto in grado di disporre dei propri membri ogniqualvolta se ne presenti la necessità. La prognosi di pericolosità, in sede di esigenze cautelari, non si rapporta solo all’operatività dell’associazione o alla data degli ultimi reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità criminale. Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari si limita alla verifica della logicità e della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, senza possibilità di procedere a una nuova valutazione del merito indiziario.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciandosi sul riesame, confermava l’ordinanza del G.i.p. che aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per plurimi reati-fine. L’indagato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e all’attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli complessivamente infondati. In primo luogo, ha affermato che l’apprezzamento degli elementi indiziari espresso dal tribunale del riesame si sottrae al sindacato di legittimità, salvo che non presenti profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Il ricorrente, invece, si è limitato a prospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate in modo congruo dal giudice di merito.
Quanto alla contestazione associativa, la Corte ha precisato che la partecipazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non richiede una condotta continuativa, ma è integrata dalla messa a disposizione del soggetto verso il sodalizio con carattere di continuità, in ogni circostanza in cui occorra la propria opera. La partecipazione può esprimersi in qualsiasi prestazione, anche non costituente reato, purché utile alla vita dell’associazione. In questa prospettiva, la gravità indiziaria desunta dalla commissione di plurimi reati-fine in un arco temporale non trascurabile è stata ritenuta indice significativo di un apporto stabile al sodalizio.
In ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha ribadito che la prognosi di pericolosità dell’indagato non è ancorata esclusivamente alla data degli ultimi reati-fine, ma valuta anche il rischio che vengano commessi reati espressione della stessa professionalità criminale. Il decorso del tempo è solo uno degli elementi del giudizio e, nel caso di specie, è stato ragionevolmente considerato recessivo rispetto alla rilevanza del ruolo rivestito nell’associazione e alla personalità dell’indagato. La contestazione “aperta” del reato associativo e la sussistenza di una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, superabile solo con elementi specifici di segno contrario, hanno ulteriormente corroborato la decisione impugnata.
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Nota della Redazione
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