Inammissibile il ricorso per difetto di confronto e rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 5630 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano privi di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata e meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese con congrua motivazione dal giudice di merito. Non è consentito dedurre il travisamento del fatto, poiché al giudice di legittimità è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, nonché operare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. In tema di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato il motivo che censuri il diniego delle circostanze attenuanti generiche, allorché il giudice di merito abbia dato conto dell’assenza di elementi positivi a sostegno, non essendo l’incensuratezza, da sola, idonea a giustificarne la concessione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26/1/2017, dichiarava il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24/03/2025, confermava integralmente la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo motivi relativi all’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, rilevata l’infondatezza dei motivi, ha scrutinato le doglianze relative all’affermazione di responsabilità. Tali censure sono state ritenute inammissibili in quanto prive di effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, essendo meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con congrua motivazione dal giudice di merito.
La Corte ha inoltre evidenziato come le ulteriori censure costituissero mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Con specifico riferimento alla deduzione del travisamento del fatto, è stato ribadito il principio per cui al giudice di legittimità non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, né procedere ad autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, in conformità alla giurisprudenza ivi richiamata.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l’assenza di elementi positivi in tal senso. Sul punto, è stato ricordato il principio consolidato secondo cui, in caso di diniego, è sufficiente che il giudice di merito dia conto di avere ritenuto l’assenza di elementi positivi, non essendo l’incensuratezza dell’imputato, da sola, idonea a giustificarne la concessione, alla luce della modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2008.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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