Errore di fatto in cassazione e ricorso straordinario ex art. 625-bis (Cass. pen. Sez. 2 n. 5681 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, connotato dall’influenza decisiva esercitata sul processo formativo della volontà. Non è configurabile quando la decisione abbia contenuto valutativo, trattandosi di errore di giudizio, né quando si verta in errori di interpretazione di norme giuridiche o in errori percettivi del giudice di merito, da far valere con le impugnazioni ordinarie. L’omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto quando la censura sia implicitamente disattesa, essendo invece ravvisabile la figura in caso di svista meramente percettiva che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura.
Il Fatto
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 353 cod. pen. La Sesta Sezione penale aveva rigettato il ricorso, riconoscendo il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. Avverso tale sentenza di legittimità veniva proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. La difesa deduceva un errore di fatto della Corte di cassazione, consistito nell’avere erroneamente supposto l’esistenza di un gruppo di conversazioni pacificamente attribuibili all’imputato e nell’avere ritenuto che costui fosse “preposto” alla gara oggetto di turbativa.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha preliminarmente ricostruito i confini dell’istituto, richiamando il principio per cui l’errore di fatto nel giudizio di legittimità è solo l’errore percettivo, derivante da una svista nella lettura degli atti, e non già l’errore di giudizio o la valutazione del materiale probatorio. Il controllo degli atti deve far trasparire in modo diretto che la decisione sia stata condizionata da un’inesatta percezione, non da un errato apprezzamento.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata l’asserzione difensiva circa l’inesistenza di un gruppo di conversazioni di comparazione. L’esame della nota della D.I.A. dell’8 febbraio 2021 e della sentenza di appello ha evidenziato l’esistenza di un primo gruppo di conversazioni, risalenti al pomeriggio del 4 settembre 2017, nel quale l’interlocutore era stato con certezza identificato nell’imputato, e di un secondo gruppo di conversazioni della mattina stessa, riconducibili alla medesima voce. La comparazione fonica implicava valutazioni di fatto non deducibili in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’incontro del 4 settembre 2017 tra l’imputato, il Gallo e il R.U.P. Volpe risultava testualmente dalla sentenza di appello e dalla stessa informativa prodotta dalla difesa. Pur a voler ipotizzare un travisamento circa i partecipanti all’incontro, lo stesso non sarebbe comunque rilevante né decisivo, atteso che la responsabilità si fondava sulla ricostruzione globale della vicenda e sulle condotte collusive poste in essere dall’imputato.
La Corte ha infine respinto la censura relativa alla qualifica di “preposto” alla gara. L’espressione, tratta da una massima giurisprudenziale richiamata nella sentenza impugnata, non costituiva un’affermazione diretta della Corte di cassazione. L’imputato, quale responsabile dell’Ufficio Appalti, aveva comunque un ruolo non formale ma idoneo a influenzare le decisioni del R.U.P. Il ricorso veniva quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita.
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Nota della Redazione
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