Integrazione motivazione sequestro probatorio nel contraddittorio del riesame (Cass. pen. Sez. 3 n. 7078 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, il pubblico ministero può integrare la motivazione del provvedimento, indicando in termini specifici le esigenze probatorie, anche in sede di contraddittorio camerale dinanzi al Tribunale del riesame. L’omessa individuazione delle esigenze probatorie nel decreto determina l’annullamento solo se persista l’inerzia del pubblico ministero anche nel contraddittorio camerale. La valutazione della perdurante utilità del vincolo ai fini di prova compete al giudice del merito, che può disporre gli accertamenti anche d’ufficio o su istanza di parte, non venendo meno le esigenze istruttorie per l’avvenuta instaurazione del giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, adito in sede di riesame, aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, disponendo la restituzione di una somma di denaro contante e di un telefono cellulare all’indagato. Il provvedimento cautelare era stato adottato nell’ambito di un procedimento per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché per porto di un coltello a serramanico. Il Tribunale aveva ritenuto il vincolo privo di un’adeguata motivazione in ordine alle finalità probatorie, anche in ragione dell’avvenuta instaurazione del rito direttissimo. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione dell’art. 355 cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando il principio per cui la motivazione del decreto di sequestro probatorio può essere integrata dal pubblico ministero anche nel corso del giudizio di riesame. In particolare, la precisazione resa in udienza circa l’esigenza di eseguire accertamenti tecnici sui beni sequestrati non costituisce una inammissibile integrazione successiva, ma la legittima specificazione di finalità istruttorie già enucleabili dal provvedimento genetico.
Quanto al denaro sequestrato, la Corte ha ritenuto congrua la finalità di accertare la presenza di impronte di terzi sulle banconote, quale elemento indiziario utile a sostenere l’ipotesi di un’attività di cessione di droga in corso. Tale accertamento, secondo il Collegio, non presenta carattere meramente esplorativo, attesa la sua idoneità a offrire un contributo probatorio convergente con il quadro accusatorio. Con riguardo al telefono cellulare, è stata giudicata legittima l’analisi dei contenuti finalizzata a ricostruire la rete di contatti riconducibile all’attività di narcotraffico.
La Corte ha quindi ribadito che l’integrazione della motivazione è possibile sino a quando il pubblico ministero non rimanga inerte nel contraddittorio camerale, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004 secondo cui l’annullamento consegue solo all’omessa indicazione delle esigenze probatorie nel decreto e alla persistente inerzia dell’accusa nel giudizio di riesame.
Da ultimo, il Collegio ha escluso che la pendenza del giudizio di merito, instaurato con rito direttissimo, determini il venir meno delle esigenze istruttorie. Gli accertamenti possono essere compiuti anche nella fase dibattimentale dal giudice, cui spetta valutare la permanenza dei presupposti del vincolo ed eventualmente disporne la revoca su istanza della parte interessata.
In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per un nuovo esame, da compiersi nel rispetto dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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