Inammissibile il ricorso per motivi aspecifici o nuovi (Cass. pen. Sez. 7 n. 7597 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo caratterizzato da aspecificità, vale a dire privo di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato costituisce causa di genericità, poiché la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e la deduzione che riproponga la censura presentata al giudice d’appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata esula dalla struttura del giudizio di legittimità. Al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna dell’imputato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e 720.000 euro di multa per il delitto di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), b) e d), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. d), d.lgs. n. 286/1998.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 54 cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe escluso con motivazione contraddittoria la scriminante dello stato di necessità; con il secondo ha lamentato un vizio di motivazione per la mancata valutazione di discrepanze dichiarative; con il terzo ha dedotto la violazione dell’art. 12 d.lgs. 286/1998 per l’assenza di accertamento circa il fine di profitto personale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha rilevato che essi risultano meramente ripropositivi delle medesime doglianze già esaminate e ampiamente respinte dalla Corte territoriale. Il ricorrente, ha osservato la Corte, non si confronta con le motivazioni dell’impugnato provvedimento, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni difensive, senza alcun elemento di specificità idoneo a sollecitare una più approfondita rimeditazione delle ragioni della decisione.
La Corte ha richiamato il principio per cui la riproposizione di questioni già esaminate è causa di genericità del motivo, atteso che la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606 c.p.p. Ha inoltre ribadito che nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la sua inammissibilità deriva dal fatto che si tratta di un motivo nuovo, non sottoposto alla Corte territoriale con i motivi di appello e non fatto oggetto di decisione. Secondo l’orientamento costante richiamato, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa.
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Nota della Redazione
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