Il giudice deve motivare la recidiva oltre la mera esistenza dei precedenti (Cass. pen. Sez. 2 n. 7678 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di contestazione della recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro. È, pertanto, carente la motivazione che si fondi sulla mera e indifferenziata esistenza di precedenti penali, senza esaminare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le pregresse condanne e senza verificarne la capacità di rivelare una perdurante inclinazione al delitto.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, confermando la pronuncia del Tribunale di Fermo, aveva dichiarato l’imputato responsabile di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate e porto illegale di armi da fuoco, condotte commesse in concorso. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva reiterata ed infraquinquennale, condannando l’imputato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre alla multa.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con i primi due motivi il vizio di motivazione in punto di responsabilità e con il terzo motivo la mancata disapplicazione della recidiva, la mancata prevalenza delle attenuanti e l’erronea dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato i primi due motivi inammissibili per genericità, poiché le doglianze si risolvevano nella pedissequa reiterazione delle argomentazioni dell’atto di appello, già puntualmente confutate dalla Corte territoriale con un costrutto motivazionale adeguato e privo di manifeste illogicità. Il riconoscimento operato dalla persona offesa era stato ritenuto attendibile in quanto effettuato in termini di certezza a breve distanza dalla rapina e corroborato dall’accertata intestazione del veicolo utilizzato per l’azione. Tale compendio probatorio rendeva irrilevanti gli ulteriori elementi indicati dalla difesa, non necessari per l’identificazione del partecipe.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva. La Corte di appello aveva semplicemente elencato le pregresse condanne, senza descriverne la successione temporale né raffrontarle con gli illeciti oggetto di giudizio. Tale motivazione è stata considerata carente perché fondata sulla mera esistenza di precedenti penali, in contrasto con le indicazioni delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010 che impongono al giudice di accertare la concreta pericolosità del reo attraverso parametri individualizzanti quali la natura dei reati, la distanza temporale e l’omogeneità tra i fatti.
La Corte ha evidenziato come la censura difensiva, che segnalava la risalenza e la non specificità dei precedenti, fosse stata disattesa senza alcuna verifica sul rapporto tra la pregressa condotta criminosa e il reato sub iudice. In particolare, l’ultima condanna riguardava delitti commessi successivamente a quelli per cui si procedeva, circostanza che imponeva un vaglio rigoroso circa l’effettiva capacità dei precedenti di rivelare una perdurante inclinazione al delitto. Non avendo il giudice di merito proceduto a tale verifica, la sentenza è stata annullata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e sul conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Perugia.
La Corte ha infine dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i delitti di cui ai capi A) e C), non estinti per prescrizione, mentre per il capo B) ha rilevato che, in caso di disapplicazione della recidiva, dovrà essere dichiarata l’estinzione per decorso del termine in data antecedente alla pronuncia rescindente. Al giudice di rinvio è demandato anche l’esame dei profili assorbiti relativi alla comparazione tra circostanze e alla dosimetria della pena.
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Nota della Redazione
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