Il concorso nel furto non richiede un contributo minimo apprezzabile (Cass. pen. Sez. 7 n. 7762 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indichi gli elementi posti alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il delitto di furto è configurabile in capo al soggetto che, come il “palo”, svolga una condotta agevolatrice apprezzabile; tale condotta non è meritevole di una valutazione di contributo di minima importanza ai sensi dell’art. 114 cod. pen., in quanto il concorso di persone nel reato si ravvisa in qualsiasi condotta agevolatrice apprezzabile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia che ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di furto pluriaggravato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di doglianza. Con il primo motivo, ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale. Con il secondo motivo, ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’erronea applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, entrambi ritenuti generici per indeterminatezza. In particolare, ha rilevato che il ricorrente non ha indicato gli elementi sui quali si fondavano le censure, impedendo al giudice dell’impugnazione di delibare la fondatezza delle stesse ed esercitare il proprio sindacato. Tale carenza integra il difetto dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha evidenziato come le ragioni difensive fossero formulate in fatto, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Ha inoltre ribadito che il concorso di persone nel reato si ravvisa in qualsiasi condotta agevolatrice apprezzabile, citando il precedente di Sez. 5, n. 43569 del 2019. La valutazione della responsabilità operata dai giudici di merito è stata considerata esente da vizi logici.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha precisato che la giurisprudenza di legittimità considera il “palo” un concorrente nel reato non meritevole di una valutazione di contributo di minima importanza, richiamando Sez. 5, n. 21469 del 2021. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato il ruolo non secondario del ricorrente e ha concesso le attenuanti generiche, giudicandole equivalenti alle contestate aggravanti.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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