Sindacato di legittimità sulla rilettura dei fatti nel tentato furto (Cass. pen. Sez. 7 n. 7765 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che miri ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito e non può essere rivisitata in sede di legittimità. In tema di furto, il delitto si considera consumato quando il bene sottratto sia passato, anche solo per breve tempo, sotto il dominio esclusivo dell’agente, non essendo necessario che la disponibilità si protragga nel tempo. Infine, il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la dosimetria sanzionatoria sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e non siano sorretti da sufficiente motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale pronuncia, la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli tutti infondati o inammissibili. In primo luogo, ha disatteso la doglianza relativa alla nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, rilevando come la Corte territoriale avesse testualmente citato le note conclusive depositate dalla difesa, le cui conclusioni coincidevano con quelle dell’atto di appello.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato come la censura volta a contestare l’identificazione dell’imputato, basata sulle dichiarazioni testimoniali, fosse volta a ottenere una rilettura degli elementi di fatto, attività non consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento, e il sindacato della Cassazione non può estendersi a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
La Corte ha altresì rigettato il terzo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del reato in forma tentata, richiamando il principio per cui, ai fini della consumazione del furto, è sufficiente che il bene sottratto sia passato, anche brevemente, sotto il dominio esclusivo dell’agente. Ha citato, a sostegno, i precedenti delle Sez. 4 n. 4743 del 1995 e delle Sezioni Unite n. 52117 del 2014.
Infine, la doglianza relativa al bilanciamento delle circostanze e alla dosimetria sanzionatoria è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di una valutazione discrezionale tipica del merito, censurabile solo in caso di motivazione illogica o arbitraria. Il provvedimento è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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