Integrazione motivazione sequestro probatorio dal PM nel riesame (Cass. pen. Sez. 3 n. 8792 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, seppur concisa, dia conto specificamente della finalità probatoria perseguita per l’accertamento dei fatti. L’obbligo motivazionale concerne il reato ipotizzato, la relazione tra la res sequestrata e il delitto, e la concreta finalità probatoria, potendo il quantum di specificità essere modulato in ragione dell’evidenza del nesso pertinenziale. Il pubblico ministero può precisare la motivazione relativa alle esigenze probatorie e alla proporzionalità della misura anche nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame. Il potere di integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame è consentito solo qualora il pubblico ministero abbia indicato, inizialmente o in sede di integrazione, il fumus, il rapporto di pertinenzialità tra la res e il vincolo e le ragioni che giustificano in concreto l’applicazione della misura. In tema di sequestro di dispositivi elettronici, la protrazione del vincolo deve essere limitata al tempo necessario alle operazioni tecniche, la cui ragionevole durata va rapportata alle difficoltà di apprensione dei dati e al grado di cooperazione dell’indagato; non sussiste un obbligo generale di indicare, a pena di nullità, un termine per l’estrazione dei dati, salvo che il lasso temporale di apprensione sia sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava la richiesta di annullamento del decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 452-bis e 674 cod. pen. Il ricorrente deduceva due motivi di doglianza: la radicale assenza di motivazione nel decreto genetico, con violazione degli artt. 125, 253, 275 e 309 cod. proc. pen., e la mancata indicazione delle ragioni di un’apprensione considerata “onnivora” del contenuto dei dispositivi informatici, con conseguente violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 15 Cost., come letto dalla sentenza Corte cost. n. 170 del 2023.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, affrontando separatamente i due motivi. Quanto al primo, ha ribadito che il decreto di sequestro probatorio deve indicare il reato ipotizzato, la relazione tra la cosa sequestrata e l’illecito, e la finalità probatoria perseguita, come affermato dalle Sezioni Unite n. 36072 del 2018, Botticelli e n. 5876 del 2004, Bevilacqua. Ha tuttavia precisato che, quando la relazione di immediatezza è “intuitiva”, la motivazione può essere sintetica. Il Tribunale del riesame può sopperire all’iniziale mancato assolvimento dell’onere motivazionale solo se il pubblico ministero abbia indicato, almeno genericamente, le ragioni della misura, come previsto dall’art. 309, comma nono, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen.
La Corte ha affermato che il pubblico ministero può precisare la motivazione sulle esigenze probatorie e sulla proporzionalità anche nel corso dell’udienza di riesame, consentendo alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, il PM aveva sommariamente indicato in udienza le esigenze cautelari a sostegno del provvedimento, permettendo al Tribunale di integrare legittimamente la motivazione. Il primo motivo è stato pertanto rigettato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto l’illegittimità del sequestro indiscriminato di dispositivi elettronici in difetto di criteri di selezione, richiamando la giurisprudenza che richiede l’indicazione delle ragioni del sequestro esteso, dei criteri di selezione del materiale e dei tempi delle operazioni. Tuttavia, ha precisato che tale onere non impone di prefissare un esatto termine di durata del vincolo, essendo sufficiente l’indicazione di un termine “ragionevole”, modulabile in ragione delle evenienze del caso concreto.
La Corte ha valorizzato la mancata collaborazione dell’indagato, che non aveva fornito le chiavi di accesso ai supporti, ritenendo accresciute le difficoltà tecniche di apprensione dei dati. Ha escluso, quindi, un obbligo generale di indicare a pena di nullità un termine per le operazioni di estrazione della copia forense, salvo che il lasso temporale sia sensibilmente difforme dal perimetro dell’imputazione provvisoria. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sul difetto di motivazione per mancata allegazione, da parte del ricorrente, dell’interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati sensibili contenuti nei dispositivi.
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Nota della Redazione
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