Concorso nell’estorsione: inammissibile ricorso per censure di fatto e duplicazione del danno (Cass. pen. Sez. 7 n. 9264 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione le cui censure si risolvano nella mera reiterazione dei motivi di appello e in una alternativa lettura del merito, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. In tema di reato di estorsione, qualora il giudice, ai fini della configurabilità dell’attenuante speciale della lieve entità, abbia valorizzato l’esiguità del danno, tale elemento rimane assorbito nella circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non potendo il medesimo elemento essere valorizzato due volte a favore del reo. Il giudice di merito non è tenuto a confrontarsi con tutti gli elementi favorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi.
Il Fatto
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 01/04/2025, confermava la condanna del ricorrente per il reato di concorso in due episodi di estorsione, avvinti dal vincolo della continuazione. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un vizio di violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62, primo comma, n. 4, cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua settima sezione, ha dapprima esaminato il primo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità concorsuale. Ha ritenuto la doglianza non specifica ma soltanto apparente, in quanto priva di una critica argomentata alla sentenza impugnata. Il ricorrente si è limitato a proporre una differente valutazione delle risultanze processuali e del materiale probatorio, operazione questa estranea al sindacato di legittimità. Tale conclusione è stata tratta in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, e alla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale richiede che il ricorso contenga una specifica e argomentata confutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Quanto al secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti, la Corte ha preliminarmente chiarito un principio di diritto. Ha affermato che la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. non è ostacolata dall’applicazione della diminuente della lieve entità, potendo le due circostanze concorrere. Ha, tuttavia, precisato un limite fondamentale: se il giudice di merito ha già valorizzato l’elemento della esiguità del danno per riconoscere l’attenuante speciale della lieve entità, tale elemento resta assorbito in quello del danno patrimoniale di speciale tenuità. Non è quindi consentito valorizzare due volte il medesimo elemento favorevole, come affermato dalla giurisprudenza citata in motivazione.
Con specifico riferimento alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., la Corte ha ritenuto la doglianza del ricorrente manifestamente infondata. L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata correttamente esclusa in quanto il suo elemento costitutivo era già stato considerato dal giudice di appello per il riconoscimento della lieve entità del fatto.
In ordine al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice di merito non è onerato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che motivi il diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la motivazione addotta dalla Corte territoriale, basata sulla insussistenza di elementi positivi e sulla presenza di plurimi precedenti penali, è stata considerata congrua e legittima, alla luce della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso veniva, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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