Sequestro per sproporzione e ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 6 n. 9943 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. Le eventuali lacune motivazionali possono essere dedotte come vizio di violazione di legge unicamente qualora la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non anche quando sia affetta da illogicità, quand’anche manifesta. È meramente apparente la motivazione connotata da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come nel caso di ricorso a timbri, moduli a stampa o clausole di puro stile. Il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, sicché può legittimamente utilizzare elementi probatori prodotti dalle parti in udienza, ex art. 309, comma 9 e art. 627, comma 2, cod. proc. pen..
Il Fatto
Con ordinanza emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il Tribunale di Trani respingeva le istanze di riesame proposte da tre indagati avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione, ex art. 240-bis cod. pen., di denaro, gioielli e orologi di marca. La sentenza rescindente aveva censurato l’ordinanza originaria per la valorizzazione di comportamenti voluttuari senza accertamento dei costi, la mancata indicazione del valore dei beni, l’omessa individuazione di elementi concreti del pericolo di dispersione patrimoniale e la motivazione indifferenziata del periculum in mora. Gli indagati proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il perimetro del proprio sindacato, richiamando il principio per cui nel giudizio di legittimità avverso le misure cautelari reali non è deducibile la manifesta illogicità della motivazione, ma solo la sua integrale assenza o la sua mera apparenza. Sono state citate le Sezioni Unite n. 5876 del 2004, n. 25080 del 2003 e n. 25932 del 2008 per definire i contorni del vizio di motivazione apparente, nonché le pronunce che lo hanno configurato in casi di utilizzo di timbri, moduli a stampa o clausole di stile.
Quanto al ricorso del primo indagato, la Corte ha ritenuto infondata la dedotta mancata risposta alle integrazioni richieste in sede di rinvio. Il Tribunale aveva correttamente integrato i dati reddituali relativi agli anni precedenti con quelli del triennio più recente, entrambi incoerenti con il valore dei beni sequestrati e non supportati da alcuna allegazione giustificativa degli acquisti. L’ordinanza impugnata dava altresì atto di movimenti bancari incompatibili con i redditi dichiarati, elementi su cui il ricorso taceva completamente, risultando così inammissibile anche per aspecificità. La circostanza della non originalità degli orologi era stata valorizzata, ma non era sufficiente a scalfire il giudizio di sproporzione fondato su altri elementi.
Con riferimento al ricorso dei coniugi, la Corte ha disatteso l’eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Pubblico ministero solo in sede di giudizio di rinvio. L’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di rinvio gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, senza limitazioni all’attività istruttoria, potendo il Tribunale decidere anche su elementi prodotti dalle parti in udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen..
In ordine al periculum in mora, la Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole la motivazione che aveva valorizzato due operazioni commerciali compiute dall’indagato nel periodo tra l’annullamento di un primo sequestro e l’emissione di un successivo titolo cautelare, consistite nell’acquisto di un’autovettura e di una motocicletta, successivamente rivenduta a prezzo inferiore. Tali operazioni erano state ritenute pregiudizievoli per l’ammontare delle liquidità immediatamente aggredibili e, comunque, opache, sintomatiche di un pericolo di dispersione patrimoniale. L’inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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