Concorso esterno e partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico: criteri distintivi (Cass. pen. Sez. 3 n. 10075 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata all’organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria. Va qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre è concorso esterno il contributo dell’extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato contattato per tenere condotte agevolative concordate sulla base di autonome determinazioni. Il delitto di favoreggiamento personale, che si limita ad un aiuto episodico ad eludere le investigazioni, è incompatibile con l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nel corso della sua durata: qualsiasi agevolazione posta in essere durante il reato associativo si risolve in partecipazione o concorso esterno, mentre il favoreggiamento è configurabile solo quando sia cessata la permanenza.
Il Fatto
Il procedimento riguardava un soggetto, residente da anni in Argentina dove esercitava la professione di avvocato, accusato di aver fornito un contributo ad una cosca di ‘ndrangheta attiva nel traffico internazionale di stupefacenti tra l’Italia e il Sudamerica. Il Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato, lo aveva ritenuto partecipe dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, qualificandolo come figura di riferimento degli importatori italiani nei rapporti con i fornitori sudamericani. La Corte di appello aveva invece riqualificato il fatto come concorso esterno nell’associazione, rideterminando la pena.
La difesa ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso esterno, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 378 cod. pen. quale favoreggiamento personale e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare il ricorso manifestamente infondato, ha richiamato il consolidato principio per cui la distinzione tra partecipazione e concorso esterno non è meramente quantitativa ma si fonda sul carattere organico del rapporto tra l’agente e la consorteria. È partecipazione il contributo di chi ha un ruolo nel sodalizio; è concorso esterno quello dell’extraneus che, pur non essendo stabilmente inserito, opera in collegamento con gli associati fornendo un contributo concreto alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione.
La Corte ha quindi escluso la configurabilità del favoreggiamento personale, osservando che tale delitto non è compatibile con il reato associativo durante la sua vigenza: qualsiasi agevolazione posta in essere durante la permanenza si risolve in partecipazione o concorso esterno, mentre il favoreggiamento è possibile solo dopo la cessazione della permanenza stessa.
Quanto al caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dalla Corte territoriale. L’imputato, contattato per sostituire un fornitore inaffidabile, si era mostrato interessato a entrare personalmente nell’affare, offrendo la propria intermediazione per l’acquisto di un ingente carico di stupefacente. Tale condotta non si era risolta in un interessamento episodico e marginale, ma aveva offerto un contributo concreto e specifico alla conservazione e al rafforzamento dell’associazione, con la coscienza e volontà di concorrere al conseguimento dei suoi scopi.
La Corte ha infine ritenuto congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio, fondata sul livello dell’associazione, sull’intensità del dolo e sulla qualità del contributo offerto in un momento di difficoltà della cosca. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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