Omessa traduzione del decreto di sequestro e termine per il riesame (Cass. pen. Sez. 2 n. 10424 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La seconda istanza di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo è inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., qualora l’interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento, come desumibile dalla presentazione di una precedente istanza nella duplice qualità di indagato e di legale rappresentante della società destinataria del sequestro. L’omessa traduzione del decreto di sequestro preventivo non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame, non essendo tale atto contemplato dal novero degli atti di cui l’autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen.. Il sindacato di legittimità sulle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla sola violazione di legge, ravvisabile unicamente in caso di mancanza assoluta o apparenza della motivazione.
Il Fatto
Con ordinanza del 10/12/2021, indicata nel testo come antecedente cronologico, il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile un primo ricorso per riesame. In data 02/03/2025 il G.i.p. presso il Tribunale di Milano aveva emesso un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società a responsabilità limitata. L’interessato, in proprio e quale legale rappresentante della società, presentava una prima istanza di riesame in data 13/03/2025, partecipando al relativo giudizio.
Dopo una decisione sfavorevole, basata sul difetto di rappresentanza, la difesa rilasciava nuova procura speciale e proponeva una seconda istanza di riesame in data 23/07/2025. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 06/10/2025, dichiarava tale impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo provata la conoscenza del provvedimento ablativo. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento, conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004, secondo cui il sindacato di legittimità in materia di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è limitato alla sola violazione di legge, ravvisabile esclusivamente in caso di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il provvedimento impugnato non presentasse alcun vizio motivazionale, avendo il Tribunale compiutamente ricostruito le circostanze che dimostravano la piena conoscenza del sequestro da parte del ricorrente. In particolare, era stata valorizzata la presentazione, da parte dello stesso soggetto, di una prima istanza di riesame in data 13/03/2025, nella duplice qualità di indagato e di legale rappresentante della società, circostanza che costituiva un inequivocabile sintomo della conoscenza del provvedimento e che determinava la tardività della successiva impugnazione.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. per l’omessa traduzione del decreto di sequestro, la Corte ha ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite Ivanov e confermato da successivi arresti, secondo cui tale atto non è contemplato tra quelli di cui deve essere disposta la traduzione scritta a favore dell’indagato alloglotta. L’omessa traduzione, pertanto, non incide sulla decorrenza del termine per impugnare. Nel caso concreto, inoltre, la parte non aveva neppure allegato la propria ignoranza della lingua italiana.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile anche il motivo nuovo, atteso che il vizio radicale che inficiava i motivi originari si trasmetteva allo stesso per l’imprescindibile vincolo di connessione. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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