Il consenso all’ingresso carpito con l’inganno integra il furto in abitazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 11582 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto in abitazione l’introduzione nel domicilio della persona offesa il cui consenso sia stato carpito con l’inganno, essendo il consenso viziato inidoneo a rendere lecito l’ingresso. Non è necessario che l’artificio o raggiro sia diretto specificamente a facilitare la sottrazione: è sufficiente che l’inganno abbia determinato il consenso all’introduzione, anche se preordinato alla commissione di un diverso reato. La sussistenza di un nesso finalistico tra l’introduzione e l’impossessamento può essere legittimamente desunta da elementi sintomatici quali l’intesa tra i compartecipi, idonea a dimostrare un piano criminoso volto anche all’impossessamento di beni rinvenuti nell’abitazione.
Il Fatto
Con sentenza dell’11 settembre 2025, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in senso riduttivo la pena inflitta al ricorrente, dichiarato colpevole di furto in abitazione aggravato e di truffa. L’imputato, unitamente a un complice, si era presentato presso l’abitazione di un parroco spacciandosi per un dipendente di una ditta specializzata nella manutenzione di estintori, in realtà inesistente. Dopo essersi introdotto nella canonica, aveva sottratto alcuni assegni, oltre a ottenere il pagamento di una somma per una prestazione solo apparentemente eseguita. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del nesso finalistico tra l’introduzione e il furto, nonché l’assenza di artifizi e raggiri idonei a integrare la truffa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze. Quanto al primo motivo, relativo al furto in abitazione, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’introduzione nell’ufficio annesso alla casa del parroco fu realizzata a seguito di un inganno iniziale, consistito nel presentarsi come operatori del servizio antincendio per conto di una ditta inesistente. Tale circostanza, incontroversa, rende l’ingresso abusivo, non potendo il consenso carpito con l’inganno essere invocato per escludere l’illiceità della condotta.
La Corte ha precisato che l’assunto del ricorrente, secondo cui l’artificio sarebbe stato preordinato alla sola truffa e non al furto, non è dirimente. L’inganno ha, infatti, viziato il consenso all’introduzione, rendendola abusiva e funzionale alla commissione del reato. La sussistenza del nesso finalistico tra l’introduzione e l’impossessamento è stata, inoltre, ritenuta non seriamente contestabile alla luce della ricostruzione dei giudici di merito, che hanno valorizzato l’intesa tra i complici, sintomatica di un piano criminoso che contemplava anche l’impossessamento di denaro o beni di valore.
Con riferimento al secondo motivo, concernente il delitto di truffa, la Corte ha escluso la neutralità della condotta del ricorrente. Il falso attestarsi come dipendente di una ditta specializzata e il rilascio di una falsa fattura con nome e partita IVA di una società inesistente hanno avuto un’efficacia determinante sull’induzione in errore della persona offesa, legittimando la pretesa di una somma sproporzionata e fuori mercato. Tali elementi, unitamente alla simulazione dell’esecuzione della prestazione, integrano gli estremi dell’artificio e raggiro richiesti dalla norma incriminatrice, con conseguente conferma della condanna per il reato di truffa.
La Corte ha, infine, rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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