Ricorso personale imputato inammissibile per articolo 613 codice procedura penale (Cass. pen. Sez. 7 n. 12471 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato, atteso che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. L’autenticazione della sottoscrizione ad opera di un legale, ex art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta solo la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte, senza superare il requisito di natura personale richiesto per l’atto di impugnazione. Avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è limitato ai soli motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto è sindacabile solo in caso di errore manifesto, non quando la violazione sia denunciata in modo aspecifico e non autosufficiente.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Verona applicava la pena su richiesta delle parti nei confronti di due imputati in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Il primo ricorrente sottoscriveva personalmente l’atto di impugnazione, redatto di proprio pugno. Nell’interesse del secondo ricorrente, invece, veniva dedotta la violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per non avere il giudice espresso i motivi per cui aveva escluso i presupposti per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall’imputato. Il collegio ha richiamato il disposto dell’art. 613 cod. proc. pen., evidenziando come la riforma del 2017 abbia introdotto una causa di inammissibilità legata alla sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore iscritto all’albo speciale. La natura personale dell’atto di impugnazione non è attenuata dalla circostanza che un legale abbia autenticato la firma: tale attività, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., certifica esclusivamente la genuinità della sottoscrizione, senza attribuire all’atto il requisito di provenienza richiesto dalla legge.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ha precisato che la sentenza di patteggiamento impugnata era successiva all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017. Ne consegue l’applicazione del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., che delimita rigorosamente i motivi di ricorso esperibili: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In tema di erronea qualificazione giuridica, il sindacato di legittimità è circoscritto all’ipotesi di errore manifesto, che ricorre solo quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità. La doglianza proposta dal ricorrente è stata ritenuta aspecifica e non autosufficiente, non essendo la presunta violazione immediatamente evincibile dal testo dell’imputazione e dalla motivazione.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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