Rideterminazione pena in executivis esclusa dopo illegittimità dichiarata (Cass. pen. Sez. 7 n. 12577 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione del giudicato penale, a seguito di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha senso solo nelle ipotesi in cui la declaratoria sia intervenuta posteriormente alla formazione del giudicato. Ne consegue che le decisioni di merito successive al deposito di una sentenza della Corte costituzionale, nel cui ambito non sia stato chiesto ed affrontato il tema della attenuante della lieve entità del fatto, non possono essere riviste in sede di esecuzione. Le questioni relative alla incompatibilità del giudice non costituiscono cause dirette di nullità della pronuncia e devono essere fatte valere esclusivamente mediante la tempestiva instaurazione della procedura di ricusazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Grosseto, in sede esecutiva, aveva respinto la domanda di rideterminazione della pena. La richiesta era basata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in tema di attenuante della lieve entità del fatto.
Con il primo motivo, la difesa deduceva un vizio del procedimento per la pretesa incompatibilità del giudice dell’esecuzione, coincidente con la persona fisica del giudice di cognizione. Con il secondo, lamentava l’erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante. Con il terzo, deduceva un vizio di motivazione per la mancata proposizione del dubbio di legittimità costituzionale sull’art. 656 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Quanto al primo motivo, ha rilevato che nessuna norma processuale introduce l’incompatibilità prospettata dal difensore e che, in ogni caso, eventuali questioni in tema di incompatibilità andavano attivate mediante la specifica procedura di ricusazione.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23122 del 27.01.2011, secondo cui né le incompatibilità predefinite dall’art. 34 cod. proc. pen., né i motivi di astensione o gli ulteriori motivi autonomi di ricusazione, costituiscono di per sé cause dirette di nullità della pronuncia del giudice che si trovi in una delle situazioni descritte. Le parti possono farle valere esclusivamente mediante la tempestiva instaurazione della procedura degli artt. 37 e seguenti cod. proc. pen.
In relazione ai motivi residui, la Corte ha confermato la tesi della decisione impugnata: le decisioni di merito successive al deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che non abbiano affrontato il tema della lieve entità del fatto, non possono essere riviste. La rimodulazione del giudicato è possibile solo se la declaratoria di illegittimità è intervenuta dopo la formazione del giudicato, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione e di attenuante della lieve entità.
Nessuna ulteriore valutazione poteva quindi essere operata in sede esecutiva. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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