Fusione di dolo incompatibile tra le ipotesi di bancarotta documentale annullata (Cass. pen. Sez. 5 n. 12660 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. (oggi sostanzialmente trasfuso nell’art. 322, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 14/2019) contempla due distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, caratterizzate dal diverso atteggiarsi del dolo: il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, per la condotta di sottrazione, distruzione e falsificazione della contabilità, cui è assimilata l’omessa tenuta; il dolo generico per la condotta di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Tali fattispecie sono alternative e tra esse non sono consentite operazioni di fusione o commistione attraverso il richiamo, per le condotte di una, dell’elemento soggettivo previsto per l’altra. La richiesta di pena sostitutiva della detenzione, avanzata per la prima volta in appello, deve essere corredata dall’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono, a norma dell’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., pena l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trani nei confronti del legale rappresentante di una società dichiarata fallita per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, n. 2, legge fall., per non avere tenuto i libri o le scritture contabili obbligatorie, così non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La Corte territoriale riteneva la condotta sorretta dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di rendere impossibile tale ricostruzione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo tre motivi: l’assenza di una concreta impossibilità di consegna della documentazione; l’erronea affermazione del dolo generico in luogo del dolo specifico richiesto per l’ipotesi di omessa tenuta; l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato i motivi, ritenendo il primo in parte generico e in parte infondato. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l’interesse tutelato concerne una conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende patrimoniali, sicché il delitto sussiste anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza e anche quando la documentazione sia ricostruibile aliunde, essendo la necessità di acquisire dati da terzi riprova della difficoltà di ricostruzione.
Il secondo motivo è stato, invece, ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che l’orientamento risalente e costante di legittimità distingue, nell’ambito dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., due fattispecie alternative: la sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità, cui è parificata l’omessa tenuta, che richiede il dolo specifico di ingiusto profitto o di pregiudizio ai creditori; la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione, che richiede il dolo generico di consapevolezza della difficoltà ricostruttiva.
La Corte territoriale aveva invece operato una commistione, attribuendo alla condotta di omessa tenuta il coefficiente psicologico della seconda ipotesi. Ciò è incompatibile anche con la struttura normativa, poiché, in assenza della finalità di profitto o pregiudizio, la mera omessa tenuta configurerebbe la bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fall. La sentenza è stata, pertanto, annullata limitatamente all’accertamento dell’elemento soggettivo, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che la richiesta di pena sostitutiva, avanzata per la prima volta in appello, ha trovato una corretta reiezione per genericità. Pur riconoscendo, sulla scorta della disciplina del d.lgs. n. 150/2022 e della novella dell’art. 598-bis cod. proc. pen., la possibilità di proporre tale istanza per la prima volta nel giudizio di gravame, la richiesta deve essere veicolata nei motivi di impugnazione e supportata da specifiche deduzioni circa la maggiore idoneità della misura a garantire la rieducazione e la prevenzione di nuovi reati, ai sensi dell’art. 58 legge n. 689/1981. La dilatazione temporale del “consenso” non ha, infatti, escluso l’onere motivazionale derivante dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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