Conversione in opposizione del ricorso per cassazione avverso ordinanza restituzione cose sequestrate (Cass. pen. Sez. 3 n. 13641 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incidente di esecuzione concernente la restituzione di cose sequestrate è disciplinato dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che impone al giudice dell’esecuzione di provvedere senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Avverso tale ordinanza, il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione diretto, bensì l’opposizione davanti allo stesso giudice, da proporsi a pena di decadenza entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro un’ordinanza resa in materia di restituzione di cose sequestrate deve essere convertito in opposizione, con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione competente.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in veste di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, rigettava la richiesta di revoca del vincolo cautelare apposto su un’azienda e sui relativi beni, disposto nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva appello cautelare, successivamente convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Bologna.
Con l’impugnazione, la difesa deduceva violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla confisca per equivalente, nonché vizio di motivazione, contestando il riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto della società in capo al ricorrente, sostenendo che questi fosse un terzo estraneo alla compagine sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., norma che disciplina il procedimento davanti al giudice dell’esecuzione per i casi ivi previsti.
In particolare, l’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere, tra l’altro, in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate, disponendo che in tali casi si proceda a norma dell’articolo 667, comma 4, cod. proc. pen.
Poiché l’incidente di esecuzione in esame concerne proprio la restituzione di cose sequestrate, la Corte ha ritenuto applicabile il procedimento senza formalità previsto dalla norma richiamata, che prevede l’ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato, avverso la quale è esperibile esclusivamente l’opposizione davanti allo stesso giudice, a pena di decadenza, entro quindici giorni.
La Corte ha pertanto disposto la conversione del ricorso in opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, non potendo il ricorso per cassazione essere considerato il rimedio direttamente esperibile avverso il provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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