Recidiva e tenuità: motivazione obbligatoria sulla stessa indole (Cass. pen. Sez. 6 n. 13875 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è consentita l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando il comportamento sia abituale, ai sensi dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., che ricorre anche quando l’autore abbia commesso più reati della stessa indole. La nozione di reati della stessa indole, definita dall’art. 101 cod. pen., comprende non solo quelli che violano la medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, per la natura dei fatti o i motivi che li determinarono, presentano nei casi concreti caratteri fondamentali comuni. Ove non ricorra l’identità della disposizione violata, l’accertamento dell’identità di indole costituisce un apprezzamento discrezionale, legato al caso concreto, che deve trovare adeguato riscontro nella motivazione della decisione, risultando estranei automatismi ed eccessive semplificazioni. È inammissibile la motivazione che si limiti a un generico richiamo all’insofferenza dell’imputato per le regole della vita associata.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia aveva assolto l’imputato dal reato di evasione, riconoscendo la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.. Il giudice di merito aveva limitato la propria valutazione alla considerazione di un unico precedente penale per evasione, ritenendolo risalente nel tempo e, pertanto, non ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.. Secondo l’accusa, il Tribunale aveva erroneamente circoscritto il perimetro del concetto di reati della stessa indole, trascurando che l’imputato era stato condannato anche per altri reati, quali resistenza a pubblico ufficiale, rissa e inottemperanza all’ordine di allontanamento, tutti indicativi dell’abitualità del comportamento.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha accolto il ricorso, censurando la motivazione carente della sentenza impugnata. Il giudice di merito, infatti, non aveva offerto alcuna motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di una identità di indole tra il reato di evasione oggetto di giudizio e i precedenti penali dell’imputato, in epoca più recente, per sei episodi di violazione degli artt. 336-337 cod. pen.
La Corte ha preliminarmente richiamato la nozione di reati della stessa indole di cui all’art. 101 cod. pen., che comprende non solo le violazioni della stessa disposizione di legge ma anche fatti previsti da disposizioni diverse che presentino, nel caso concreto, caratteri fondamentali comuni. Ha quindi precisato che, quando non ricorre l’identità della disposizione violata, l’accertamento dell’identità di indole non può basarsi su automatismi o formule di stile, ma richiede una verifica specifica e concreta.
Con riferimento alla nozione di comportamento abituale, la Corte ha ricordato il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, Tushaj, secondo cui l’abitualità ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva omesso ogni valutazione in ordine alla possibile identità di indole tra il delitto di evasione e i più recenti precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. Tale omissione integra un vizio di motivazione, atteso che l’accertamento richiesto dall’art. 131-bis cod. pen. non può essere eluso con un generico riferimento alla risalenza del precedente specifico.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché il Tribunale, in diversa composizione, proceda a un nuovo giudizio in cui sia adeguatamente motivato l’apprezzamento sull’identità di indole dei reati.
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Nota della Redazione
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