La coesistenza di titoli cautelari non preclude la custodia in carcere (Cass. pen. Sez. 4 n. 14383 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la censura con cui si deduce l’illegittimità dell’applicazione della custodia cautelare in carcere per la coesistenza di altro autonomo titolo custodiale emesso a carico del medesimo soggetto per diverso e antecedente reato in altro procedimento. Il sistema processual-penalistico non prevede alcuna preclusione in tal senso, come emerge dalla disciplina della c.d. «retrodatazione» di cui all’art. 297 cod. proc. pen. e dall’art. 314, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen. in materia di riparazione per ingiusta detenzione. In tema di misure cautelari personali, sono inammissibili i motivi di ricorso che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ovvero omettono il confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero e in ragione del pericolo di reiterazione, applicava la custodia cautelare in carcere all’indagato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che l’arresto in flagranza era stato convalidato con rigetto della richiesta cautelare. La misura concerneva la detenzione per uso non esclusivamente personale di 21 g di cocaina, suddivisi in due involucri termosaldati, rinvenuti sulla persona dell’indagato, presente all’interno di un supermercato nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, cui non si era mai sottoposto.
Avverso l’ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: con il quarto deduceva l’erronea applicazione della custodia cautelare stante la sussistenza di altro autonomo titolo custodiale carcerario emesso per altra causa in un diverso procedimento ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen.; con i primi tre motivi lamentava vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari e ai giudizi di adeguatezza e proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Quanto al quarto motivo, di trattazione logicamente preliminare, ha osservato che la censura è manifestamente infondata in ragione dell’insussistenza di una preclusione alla coesistenza di più titoli cautelari nel sistema processual-penalistico. Il ricorrente non si confronta con le norme che considerano proprio il realizzarsi della fattispecie: la disciplina della c.d. «retrodatazione» di cui all’art. 297 cod. proc. pen. e l’art. 314, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., che in materia di riparazione per ingiusta detenzione esclude il diritto all’equo indennizzo per il periodo in cui le limitazioni siano state sofferte anche in forza di altro titolo ancorché cautelare.
In ordine ai primi tre motivi, la Corte ha ricordato che i giudizi di gravità indiziaria, esigenze cautelari e adeguatezza della misura sono sindacabili in sede di legittimità solo se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza, contraddittorietà insanabile o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.
Le censure proposte sono risultate, laddove non in fatto perché miranti a sostituire al Tribunale una diversa interpretazione della messaggistica, estrinsecamente aspecifiche per il mancato confronto con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata. Il provvedimento aveva motivato la gravità indiziaria non solo sui messaggi interpretati come richieste di dosi, ma anche e soprattutto sul rinvenimento sulla persona dei 21 g di cocaina in due involucri termosaldati.
Il pericolo di reiterazione e i giudizi di adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere risultavano fondati sulla valutazione unitaria delle modalità della condotta, tenuta da soggetto che aveva violato gli arresti domiciliari e con precedenti specifici. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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