Inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse senza condanna del ricorrente (Cass. pen. Sez. I n. 14450 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza d’interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, non configura un’ipotesi di soccombenza. Ne consegue che il ricorrente non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La nozione di carenza d’interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe la finalità perseguita dall’impugnante.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto parzialmente la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione presentata dal condannato, determinando la pena complessiva in anni ventiquattro e mesi cinque di reclusione. Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione modificato in peius la determinazione dell’entità dei segmenti di pena applicati a titolo di continuazione in relazione ad alcune delle sentenze considerate, per le quali il giudice di cognizione aveva già riconosciuto il vincolo stabilendo una pena minore.
Prima dell’udienza, il ricorrente ha presentato una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, determinata da una nuova richiesta di applicazione della continuazione a seguito della quale l’errore evidenziato nel ricorso era stato corretto. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la pervenuta rinuncia determinata dalla sopravvenuta carenza d’interesse. Nel fare ciò, ha affrontato la questione delle conseguenze sanzionatorie di tale declaratoria, consapevole dell’esistenza di un contrario orientamento giurisprudenziale. La Corte ha richiamato il difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo cui l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, non comporta la condanna dello stesso né al pagamento delle spese processuali né alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La ragione di tale conclusione risiede nel fatto che il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. La Corte ha ricondotto tale principio a quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 6624 del 2012, secondo le quali la nozione di carenza d’interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe la finalità perseguita dall’impugnante.
La Corte ha quindi affermato che, in simili ipotesi, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dichiarando conseguentemente il ricorso inammissibile.
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Nota della Redazione
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