Ricorso per cassazione inammissibile per rinvio generico al riesame (Cass. pen. Sez. II n. 17824 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinvino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, difettando i necessari requisiti di specificità stabiliti dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., anche nella materia cautelare. L’onere di specificità impone al ricorrente di individuare autonomamente le questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, precludendo alla Corte di cassazione di saggiarne la non manifesta infondatezza ai fini dell’accoglimento dell’incidente cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato per associazione per delinquere e concorso in plurime ipotesi di furto aggravato, era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, confermata dal Tribunale del riesame in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’assenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di gravità indiziaria in ordine alla fattispecie associativa e censurando la valutazione delle esigenze cautelari, sia quanto al pericolo di fuga sia quanto alla prognosi sfavorevole circa l’applicazione degli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la genericità della censura relativa alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, nella parte in cui era stata eccepita solo astrattamente la violazione dell’effetto devolutivo di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Il ricorrente, omettendo di specificare le doglianze attinenti al merito cautelare dei fatti contestati, aveva impedito al giudice del riesame di confrontarsi con il dettagliato resoconto delle indagini e alla Corte di legittimità di valutarne la fondatezza.
Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato in materia, secondo cui il ricorso per cassazione che rinvii genericamente ai motivi del precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto è inammissibile per carenza dei requisiti di specificità di cui all’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. Tale onere, ha precisato, opera anche nel giudizio di riesame, pur nella peculiarità del suo contesto decisorio, poiché consente l’autonoma individuazione delle questioni da sottoporre al sindacato di legittimità.
Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla sussistenza della fattispecie associativa. Ha ribadito che l’esistenza del sodalizio criminoso può essere dedotta dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, essendo in esse ravvisabile l’operatività dell’associazione. La stabilità del vincolo e l’indeterminatezza del programma criminoso possono essere tratte dal susseguirsi ininterrotto delle condotte ad opera di soggetti stabilmente collegati, senza che occorra la dimostrazione del ruolo specifico svolto da ciascun partecipe.
In relazione alle esigenze cautelari, la Corte ha escluso ogni illogicità manifesta nella valutazione del pericolo di fuga, desunto dall’accertato collegamento estero di alcuni associati e dalla disponibilità di documenti contraffatti. Ha precisato che, in presenza di un reato associativo, non possono parcellizzarsi le posizioni dei concorrenti necessari per svalutarne la pregnanza in punto di disvalore cautelare, assumendo rilievo anche la gravità dei reati e l’allarme sociale conseguente. Ha dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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