L’utilizzabilità della querela confermata dal teste all’esito delle contestazioni (Cass. pen. Sez. 2 n. 18151 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazioni nell’esame testimoniale, ove il dichiarante, a seguito delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. per mancato ricordo, confermi il contenuto delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale, queste assumono valore di testimonianza dibattimentale e sono legittimamente acquisite e valutabili ai fini della decisione. La tardività della querela presentata per reati originariamente procedibili d’ufficio, divenuti procedibili a querela dopo la commissione del fatto per effetto del d.lgs. n. 150/2022, non ne determina l’invalidità: la volontà punitiva manifestata anche in forma irrituale o tardiva equivale a presentazione della querela e la sopravvenuta introduzione della condizione di procedibilità non preclude il riconoscimento della volontà di punire quando risulti inequivocabilmente espressa, anche mediante costituzione di parte civile. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso la sentenza che non abbia considerato deduzioni inammissibili ab origine, poiché l’eventuale accoglimento non sortirebbe esito favorevole nel giudizio di rinvio.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado per il reato di truffa e la Corte di Appello, con sentenza dell’11 giugno 2025, aveva confermato la decisione. La difesa propose ricorso per cassazione articolando tre motivi di doglianza. Con il primo motivo, dedusse la violazione degli artt. 191, 499, 500 e 526 cod. proc. pen. per l’utilizzazione come prova delle contestazioni alla persona offesa, sostenendo che la querela non era stata acquisita ma solo adoperata dal Pubblico ministero come “aiuto alla memoria”. Con il secondo motivo, eccepì la carenza di motivazione sulla tardività della querela, proposta oltre due anni dall’acquisita consapevolezza della truffa, e sull’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che la difesa qualificava come mera colpa professionale. Con il terzo motivo, infine, lamentò il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l’orientamento costante della legittimità secondo cui le dichiarazioni rese in fase predibattimentale e utilizzate per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., ove confermate dal teste all’esito di dette contestazioni, diventano pienamente acquisite al patrimonio probatorio in quanto “validazione” dibattimentale delle precedenti dichiarazioni. In tali casi, la conferma del contenuto dell’atto querelatorio è sufficiente a renderne legittima la valutazione anche ai fini della condanna. La Corte ha conseguentemente escluso il dedotto vizio di motivazione, ritenendo la doglianza priva di pregio in fatto ed in diritto.
Il secondo motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla tardività della querela, la Corte ha valorizzato il principio di diritto secondo cui, per i reati originariamente procedibili d’ufficio e divenuti successivamente procedibili a querela a seguito del d.lgs. n. 150/2022, la volontà punitiva manifestata tardivamente ma anteriormente alla modifica del regime non è inficiata, trattandosi di irregolarità afferente a un momento in cui la querela non era richiesta quali conditiones procedibilitatis. Ponendosi la doglianza difensiva in contrasto con tale principio, la Corte ha ritenuto la stessa inammissibile ab origine, con conseguente carenza di interesse della ricorrente a dolersi della mancata motivazione sul punto, in quanto l’eventuale annullamento non produrrebbe alcun esito favorevole nel giudizio di rinvio.
Sulla censura relativa all’elemento soggettivo, la Suprema Corte ha rilevato che le sentenze di merito sono conformi e, lette congiuntamente, offrono un apparato motivazionale adeguato e coerente. Rileva la Corte che il giudice di appello non è tenuto a un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che la motivazione complessiva disattenda implicitamente le prospettazioni difensive incompatibili con la decisione adottata. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano valorizzato l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’imputata e l’inconsistenza della tesi della rilevanza civilistica della vicenda, fornendo una valutazione complessiva del compendio probatorio conforme ai criteri di logicità.
Da ultimo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata attraverso il riferimento alla gravità dei fatti, all’intensa capacità a delinquere e alla mancanza di elementi favorevoli, senza che la ricorrente avesse svolto un effettivo confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso è stato, quindi, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e rigetto delle richieste di liquidazione avanzate dalle parti civili costituite.
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Nota della Redazione
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