Nuovi clan mafiosi e prova dell’esteriorizzazione della forza intimidatrice (Cass. pen. Sez. V n. 24282 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le associazioni mafiose di nuova formazione rientrano nella previsione dell’art. 416-bis cod. pen. solo ove presentino i caratteri tipici delle mafie storiche e sia provato in concreto che il sodalizio ha esteriorizzato la propria capacità di intimidazione, producendo un assoggettamento omertoso nel territorio di operatività. È necessario accertare che il gruppo abbia conseguito fama e prestigio criminale autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, che abbia manifestato la capacità intimidatrice e che questa sia stata effettivamente percepita all’esterno. La condotta di partecipazione non può risolversi in un mero status o in una condivisione psicologica: esige un inserimento strutturale stabile e un contributo causalmente efficace rispetto agli scopi associativi. L’aggravante dell’associazione armata ha natura oggettiva e si comunica ai concorrenti consapevoli o che ignorino per colpa il possesso delle armi; l’aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, quella dell’agevolazione mafiosa richiede il dolo specifico di arrecare vantaggio alla compagine.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del giudice dell’udienza preliminare emessa all’esito di rito abbreviato, aveva rideterminato la pena nei confronti di alcuni imputati e confermato nel resto la condanna per il reato associativo di cui al capo 1, oltre che per plurimi delitti fine in materia di armi, usura, estorsione, illecita concorrenza e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione mafiosa.
Le difese hanno proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la configurabilità di un nuovo sodalizio camorristico operante in un territorio già presidiato da gruppi storici, la carenza di prova sull’esteriorizzazione della forza intimidatrice, i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni, la riferibilità delle armi agli scopi associativi e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa sistematica: il giudizio di legittimità in materia probatoria ha per oggetto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento, senza poter estendersi alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, occorre saggiare la credibilità soggettiva, l’attendibilità oggettiva del narrato e la vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante, con autonomia genetica e indipendenza delle chiamate. Le intercettazioni, se non vi ha partecipato l’imputato, sono fonte di prova diretta soggetta al libero convincimento; se di natura indiziaria, devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Sul nodo centrale, i giudici di legittimità ribadiscono che l’elemento differenziale tra associazione semplice e mafiosa è la forza di intimidazione, che deve avere esteriorizzazione come condotta positiva, potendo desumersi anche da atti non violenti ma evocativi della fama negativa e del prestigio criminale del gruppo. Per le nuove mafie la giurisprudenza richiede la dimostrazione che il sodalizio abbia conseguito fama e prestigio autonomi, abbia concretamente manifestato capacità di intimidazione e abbia prodotto un assoggettamento omertoso nel territorio.
La Corte ritiene che la sentenza impugnata si sia conformata a tali principi, valorizzando una serie di indici convergenti: il rapporto gerarchico interno, l’attribuzione di ruoli specifici, i rapporti con altri gruppi criminali e la posizione sovraordinata rispetto a essi, la spedizione punitiva, il divieto imposto ad affiliati di altri gruppi di avvicinarsi alla zona di influenza, la partecipazione a summit, il sostentamento economico dei detenuti quale codice di condotta dell’associazione e la percezione esterna del sodalizio.
Quanto alla condotta di partecipazione, essa non può consistere in un mero status né in una condivisione psicologica del programma criminoso, ma deve sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace, con inserimento stabile e organico nel tessuto associativo e messa a disposizione in favore del sodalizio. L’aggravante dell’associazione armata ha natura oggettiva e riguarda le armi in dotazione al gruppo, non al singolo esponente, comunicandosi ai concorrenti ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen. L’aggravante del metodo mafioso è oggettiva; quella dell’agevolazione mafiosa è soggettiva e postula il dolo specifico di agevolare l’organizzazione.
Su queste basi la Corte rigetta tutti i ricorsi, ritenendo le censure generiche o volte a sollecitare una non consentita rilettura del materiale probatorio, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.