Rescissione del giudicato: conoscenza effettiva del processo e onere di allegazione (Cass. pen. Sez. I n. 25464 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rescissione del giudicato di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 150 del 2022, presuppone che il condannato provi la dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e la mancata impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa. Il rimedio resta escluso quando risulti che il condannato ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. La nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio non fondano automaticamente una presunzione di conoscenza, ma spetta al richiedente allegare circostanze concrete da cui desumere l’ignoranza incolpevole del processo e l’assenza di colpevole disinteresse.
Il Fatto
La difesa del condannato propone istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza definitiva di condanna emessa dal Tribunale. La Corte di appello respinge l’istanza, ritenendo non dimostrata l’erroneità della dichiarazione di assenza e, comunque, l’insussistenza dei presupposti di legge.
Il ricorrente impugna l’ordinanza con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e la mancanza e illogicità della motivazione. Sostiene di aver avuto notizia del procedimento solo con l’avviso di conclusione delle indagini, di aver nominato un difensore di fiducia presso cui ha eletto domicilio, di non aver mai partecipato ad alcuna udienza e di aver appreso della condanna solo con la notifica dell’ordine di carcerazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la funzione del rimedio: esso opera soltanto quando si sia proceduto in assenza dell’imputato in violazione dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e fuori dal campo di applicazione dell’art. 628-bis cod. proc. pen., presupponendo due errori, l’uno del giudice nel dichiarare l’assenza, l’altro consistente nell’impossibilità incolpevole di impugnare la sentenza.
Richiamando Sez. V n. 37154 del 18.09.2024, il Collegio sottolinea che la nuova formulazione, sostituendo il precedente dettato, richiama espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza, mantenendo l’onere della prova a carico del richiedente. La mancata impugnazione della sentenza si aggiunge — e non si pone in alternativa, avendo il legislatore usato la congiunzione “e” — alla dimostrazione dell’errore, mentre il rimedio resta escluso ove si provi che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza.
Su questa base il rigetto è fondato. Il decreto di citazione a giudizio risulta notificato al domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia, nomina confermata all’atto della scarcerazione; al medesimo domicilio furono notificati i provvedimenti di rinvio delle udienze. La rinuncia al mandato del difensore è sopravvenuta alla dichiarazione di assenza, che pertanto risulta legittimamente pronunciata.
Il ricorrente conosceva l’esistenza del procedimento sin dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, allorché nominò un difensore di fiducia. Grava dunque su di lui l’onere di allegazione di circostanze concrete da cui desumere la mancata conoscenza della celebrazione del processo e l’assenza di colpevole disinteresse. Tale onere non è assolto con la generica indicazione della rinuncia al mandato, né risulta alcuna diligenza volta a informarsi sull’andamento del processo anche presso il difensore rinunciatario.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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