Autotutela possessoria della P.A. e occupazione sine titulo di area demaniale (Cons. Stato n. 140 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta accertato che un bene demaniale è adibito ad uso privato in difetto di titolo idoneo, la P.A. esercita legittimamente il potere di autotutela possessoria ai sensi dell’art. 823, secondo comma, cod. civ., emanando un’ordinanza di rilascio. Tale provvedimento ha natura doverosa e vincolata e non richiede né la preventiva comparazione con gli interessi del privato occupante, non potendosi ingenerare alcun affidamento in presenza di una situazione connotata da evidente abusività, né una specifica motivazione, oltre all’accertamento dell’occupazione sine titulo. Una iniziale tolleranza dell’amministrazione non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all’occupante. La sdemanializzazione tacita non può desumersi dal solo mancato uso prolungato del bene, ma deve essere dimostrata da atti inequivocabili che manifestino la volontà di sottrarre il bene alla destinazione pubblica.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria, in un Comune della Campania, di un complesso immobiliare adibito ad attività turistico-ricettiva e di ristorazione. Su una porzione di strada comunale insistono da tempo manufatti e locali annessi alle cucine delle due attività. In passato erano state presentate domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/85 e nel 2006 il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire in sanatoria.
Nel 2016 il responsabile del settore competente ha ingiunto alla società l’immediato ripristino dello stato dei luoghi, qualificando l’occupazione come abusiva. Il TAR Campania ha respinto il ricorso con sentenza n. 4932/2023. La società ha proposto appello, deducendo il difetto di competenza del funzionario, l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela possessoria e l’avvenuta sdemanializzazione dell’area, desunta dal rilascio del titolo in sanatoria e dalla tolleranza trentennale del Comune. Il Comune ha resistito al gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma integralmente la sentenza di primo grado. Il provvedimento impugnato è classificabile come atto di autotutela possessoria ex art. 823, secondo comma, cod. civ., poiché si controverte dell’occupazione di una strada comunale: non sussiste quindi il dedotto vizio di incompetenza, rientrando il potere in capo al dirigente preposto alla cura dell’interesse tutelato.
La Corte ribadisce che l’ordinanza di rilascio è atto doveroso e vincolato, che non necessita di comparazione con gli interessi del privato né di motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’occupazione abusiva. L’esercizio del potere si giustifica unicamente per la perdurante occupazione sine titolo del bene pubblico. Una eventuale iniziale tolleranza non radica alcuna posizione tutelata in capo all’occupante (richiamata Cons. Stato sez. VII n. 2980 del 2024).
Quanto alla demanialità, opera la presunzione iuris tantum dell’art. 22, legge n. 2248/1865, sulla base di due presupposti: quello spaziale, che l’area sia contigua o comunicante con la strada pubblica, e quello funzionale, che l’area integri la funzione viaria. Tale presunzione può essere vinta dal privato con prova contraria, anche mediante la preesistente natura privata dell’area o i titoli di proprietà (richiamata Cass. civ. sez. II n. 9157 del 2023). Nel caso concreto l’appellante non ha fornito alcuna prova idonea.
Sulla sdemanializzazione tacita, la Corte afferma che essa non può desumersi dal solo mancato uso prolungato del bene, ma deve essere dimostrata da atti inequivocabili della P.A. che manifestino la volontà di sottrarre il bene alla destinazione pubblica. L’inerzia o la tolleranza non sono sufficienti: occorrono atti e fatti positivi e concludenti (Cass. civ. sez. II n. 15661 del 2024). Il rilascio del permesso in sanatoria non rileva, poiché il titolo non riguarda le opere contestate e non è traccia di alcun procedimento di sdemanializzazione.
L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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