Appalto pubblico: il ribasso d’asta resta applicabile dopo la risoluzione (Cass. civ. Sez. I n. 24689 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti pubblici, l’appaltatore professionale che conosce o deve conoscere l’inadeguatezza del progetto esecutivo non può fondare la risoluzione sull’inadempimento della stazione appaltante riferibile alla fase anteriore alla stipula, dovendo controllare la validità tecnica del progetto e avvalersi degli strumenti previsti dal capitolato generale. In presenza di reciproche domande di risoluzione, esclusi gli specifici inadempimenti, il giudice dichiara lo scioglimento conseguente alla convergente scelta delle parti ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, c.c., con gli effetti dell’art. 1458 c.c. Il compenso per le opere eseguite e trattenute dalla committenza si determina sul corrispettivo originariamente pattuito; negli appalti aggiudicati con ribasso, resta quindi applicabile il ribasso d’asta.
Il Fatto
La controversia nasce da un appalto pubblico per il completamento e l’adeguamento di una struttura ospedaliera, da eseguire senza interrompere l’attività sanitaria. Dopo la consegna, i lavori subirono due sospensioni collegate a perizie di variante. L’appaltatrice contestò l’inadeguatezza del progetto esecutivo, l’illegittimità delle sospensioni e la successiva rescissione amministrativa, chiedendo la risoluzione per grave inadempimento, il pagamento delle opere eseguite e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ravvisò responsabilità paritaria dei contraenti e riconobbe solo parte delle pretese economiche. La Corte d’appello escluse invece inadempimenti risolutori imputabili a una sola parte, ritenne ingiustificata la rescissione della stazione appaltante e dichiarò sciolto il rapporto per le convergenti volontà di non proseguirlo. Riconobbe all’appaltatrice soltanto il saldo dei lavori eseguiti, calcolato applicando il ribasso d’asta. Il ricorso per cassazione articolò sette censure.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esclude anzitutto l’omessa pronuncia. La sentenza d’appello aveva esaminato sia le carenze del progetto, sia le due sospensioni. Aveva negato il risarcimento per la ritardata consegna poiché l’appaltatrice non aveva esercitato il recesso previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 1063/1962 e aveva comunque partecipato alla gara e stipulato il contratto, pur potendo rilevare lo scarto tra progetto e stato dei luoghi.
Su questa base, le doglianze relative alle sospensioni, alle varianti e alla mancata comparazione degli inadempimenti non colgono la ragione della decisione. Resta fermo l’obbligo della stazione appaltante di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile. Tuttavia, l’appaltatore professionale deve verificarne la validità tecnica. Se conosce o deve conoscere le carenze prima del contratto, non può poi invocarle come causa di risoluzione, senza considerare il rimedio speciale del recesso.
La Corte ritiene inoltre coerente la declaratoria di scioglimento. Quando entrambe le parti chiedono la risoluzione addebitandosi reciproci inadempimenti, ma nessun addebito specifico risulta decisivo, il giudice non pronuncia la risoluzione per colpa. Deve però prendere atto che entrambe hanno scelto di non eseguire più il contratto, secondo l’art. 1453, secondo comma, c.c., e regolare gli effetti restitutori ai sensi dell’art. 1458 c.c. Tale qualificazione non viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il principio è ricondotto, tra l’altro, a Cass. n. 10389/2005, n. 6675/2018 e n. 13118/2024.
Quanto al credito per le opere già realizzate e acquisite dalla committenza, la risoluzione non elimina il parametro economico convenuto. L’obbligo restitutorio si commisura al corrispettivo originario, sul quale l’appaltatrice aveva formato la propria volontà negoziale e calibrato costi e utile. Di conseguenza, il ribasso d’asta continua a operare anche sulle lavorazioni eseguite. Disapplicarlo attribuirebbe all’appaltatrice un vantaggio superiore a quello ricavabile dalla regolare esecuzione dell’appalto. La Corte richiama, sul criterio restitutorio, Cass. n. 738/2007, n. 25578/2021 e n. 20460/2023.
Il rigetto investe quindi tutti i motivi. Le spese restano non liquidate nel rapporto con la stazione appaltante, costituitasi tardivamente, e sono compensate nei confronti del garante. La Corte dà inoltre atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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