Art. 1107 c.c. – Impugnazione del regolamento della comunione, termine di decadenza, legittimazione, effetti della mancata impugnazione e raccordo con il condominio

Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L’autorità giudiziaria decide con un’unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.

L’art. 1107 c.c. non può essere letto isolatamente, perché esso presuppone anzitutto l’esistenza di una comunione in generale soggetta alle regole del capo I del titolo VII del libro III, secondo quanto stabilito dall’art. 1100 c.c., e si collega direttamente al meccanismo di formazione del regolamento previsto dall’art. 1106 c.c., il quale consente, con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, di formare un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. La norma, dunque, costituisce il rimedio tipico contro l’atto regolamentare della comunione e completa il sottosistema formato dagli artt. 1105, 1106 e 1107 c.c., nel quale l’art. 1105 c.c. disciplina la partecipazione all’amministrazione e la regola maggioritaria, l’art. 1106 c.c. consente la formazione del regolamento e la delega dell’amministrazione, e l’art. 1107 c.c. assicura il sindacato giudiziale su tale fonte regolatrice interna.

Cosa prevede l’articolo

Oggetto dell’impugnazione: il regolamento della comunione

L’oggetto del rimedio è il regolamento della comunione, cioè quell’atto approvato con la maggioranza prevista dall’art. 1106 c.c. per disciplinare l’ordinaria amministrazione e il miglior godimento della cosa comune, non già qualunque deliberazione della maggioranza, le quali sono invece assoggettate al diverso regime dell’art. 1109 c.c. Questa distinzione è decisiva, perché il regolamento è una fonte interna tendenzialmente stabile e generale, mentre la deliberazione di cui all’art. 1109 c.c. è un atto puntuale di gestione o di decisione su specifiche operazioni; ne deriva che l’art. 1107 c.c. presidia la legalità della «cornice normativa interna», mentre l’art. 1109 c.c. presidia la legalità dei singoli provvedimenti deliberativi.

Legittimazione: dissenzienti e assenti

Il testo dell’art. 1107 c.c. attribuisce l’impugnazione a «ciascuno dei partecipanti dissenzienti», ma distingue poi la posizione degli assenti, per i quali regola espressamente la decorrenza del termine dalla comunicazione; dal tenore letterale emerge quindi che il rimedio compete quantomeno ai dissenzienti e agli assenti, essendo questi ultimi espressamente contemplati dal legislatore quanto al dies a quo (termine iniziale da cui decorre il computo) della decadenza. Sulla posizione degli astenuti il materiale fornito non contiene indicazioni specifiche, sicché tale informazione, allo stato, non è disponibile nei dati estratti.

Natura decadenziale del termine di trenta giorni

La struttura della norma mostra con evidenza che il termine di trenta giorni ha funzione decadenziale, poiché il quarto comma collega espressamente il mancato esercizio dell’impugnazione entro il termine alla definitiva efficacia del regolamento anche verso eredi e aventi causa dei singoli partecipanti. La decadenza qui non svolge una funzione meramente acceleratoria, ma una funzione di consolidamento dell’assetto regolamentare della comunione, perché impedisce che il regolamento resti indefinitamente esposto a contestazioni, pregiudicando la stabilità della gestione del bene comune.

Dies a quo: deliberazione per i dissenzienti, comunicazione per gli assenti

Per i dissenzienti il termine decorre dalla deliberazione che ha approvato il regolamento, mentre per gli assenti decorre dalla comunicazione della deliberazione; questa differenziazione mostra che il legislatore valorizza, per i presenti dissenzienti, la conoscenza immediata del contenuto deliberato, e, per gli assenti, l’esigenza di una conoscenza successiva ma formalmente rilevante, affidata alla comunicazione. La disciplina conferma il rilievo della partecipazione informata già presente nell’art. 1105, terzo comma, c.c., che richiede, per la validità delle deliberazioni della maggioranza, la preventiva informazione di tutti i partecipanti sull’oggetto della deliberazione.

Decisione con unica sentenza

Il legislatore stabilisce che l’autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte, e tale previsione rivela una chiara esigenza di concentrazione del contenzioso relativo al regolamento, evitando che impugnazioni plurime e separate producano esiti frammentari o incompatibili sulla medesima fonte regolamentare. La scelta della sentenza unica è coerente con la natura generale del regolamento: poiché l’atto impugnato è destinato a disciplinare la comunione nel suo complesso, anche il sindacato giudiziale tende a essere unitario e non parcellizzato.

Effetti della mancata impugnazione

Il quarto comma dell’art. 1107 c.c. attribuisce al decorso del termine senza impugnazione un effetto rafforzato di stabilizzazione, poiché da quel momento il regolamento spiega effetti anche nei confronti degli eredi e degli aventi causa dai singoli partecipanti. Questo dato è di primaria importanza teorica: il regolamento non resta un mero accordo interno precario, ma diventa, una volta consolidato, un atto di disciplina obiettivata del rapporto di comunione, capace di seguire le vicende circolatorie delle quote e la successione mortis causa (per causa di morte) (art. 1103 c.c.). In altri termini, la mancata impugnazione trasforma il regolamento in una regola interna consolidata della comunione, opponibile anche ai successori nella posizione del partecipante.

Applicazione pratica

Poiché l’art. 1106 c.c. limita il regolamento all’ordinaria amministrazione e al miglior godimento della cosa comune, l’impugnazione ex art. 1107 c.c. si presta, sul piano sistematico, a contestare regolamenti che eccedano tale ambito, interferendo con materie riservate a regimi deliberativi diversi o a consensi più intensi, quali quelli contemplati dall’art. 1108 c.c. per innovazioni, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, alienazioni, costituzione di diritti reali sul fondo comune e locazioni ultranovennali. Il regolamento, inoltre, deve coordinarsi con il diritto individuale di uso della cosa comune sancito dall’art. 1102 c.c., sicché non può legittimamente alterare la destinazione del bene né sopprimere il pari uso spettante agli altri partecipanti, potendo soltanto ordinare e rendere compatibile il godimento comune.

L’art. 1109 c.c. riguarda l’impugnazione delle deliberazioni della maggioranza in tre ipotesi tipiche, e cioè quando la deliberazione di ordinaria amministrazione sia gravemente pregiudizievole alla cosa comune, quando non sia stata osservata la disposizione del terzo comma dell’art. 1105 c.c., e quando la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione contrasti con l’art. 1108 c.c.; il suo oggetto, dunque, resta la deliberazione in quanto atto puntuale, non il regolamento in quanto disciplina generale. Ne deriva che il sistema distingue con precisione due rimedi: l’art. 1107 c.c. contro la disciplina regolamentare della comunione e l’art. 1109 c.c. contro le singole decisioni maggioritarie.

In termini scientifici, il rimedio dell’art. 1107 c.c. bilancia due esigenze opposte ma complementari: da un lato la comunione necessità di un’organizzazione stabile, che l’art. 1106 c.c. rende possibile mediante regolamento e amministratore; dall’altro lato, i partecipanti devono poter reagire contro una disciplina interna ritenuta illegittima o eccedente. La norma perciò non è un semplice rimedio processuale, ma una regola di equilibrio tra autogoverno della comunione e tutela del singolo compartecipe.

La previsione secondo cui il regolamento non impugnato ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa è particolarmente significativa nel collegamento con la circolazione della quota, perché assicura continuità all’assetto organizzativo della comunione nonostante successioni o trasferimenti della partecipazione (art. 1103 c.c.). In questa ottica il regolamento consolidato non è solo vincolante inter partes (tra le parti) in senso attuale, ma entra nello statuto obiettivo del bene in comunione, almeno per quanto riguarda l’organizzazione della sua amministrazione ordinaria e del suo godimento.

Raccordo con il condominio

Il collegamento più importante, in chiave condominiale, è con l’art. 1138 c.c., il quale stabilisce che il regolamento di condominio, quando approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilità dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., «può essere impugnato a norma dell’articolo 1107». Si tratta di un rinvio espresso di grande importanza, perché dimostra che la disciplina dell’impugnazione del regolamento nasce nella comunione ma è destinata a operare anche nel condominio come regola speciale di controllo del regolamento condominiale. In più, l’art. 1139 c.c. dispone in via generale che, per quanto non espressamente previsto dal capo sul condominio, si osservano le norme sulla comunione in generale, il che rafforza la funzione dell’art. 1107 c.c. come modello di base del controllo sul regolamento anche in ambito condominiale.

L’art. 1138 c.c. precisa che le norme del regolamento non possono menomare i diritti di ciascun condomino risultanti dagli atti di acquisto e dalle convenzioni e non possono derogare, in nessun caso, a una serie di disposizioni inderogabili, fra cui gli artt. 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c.; in tale quadro l’impugnazione ex art. 1107 c.c. diventa, in materia condominiale, il veicolo di reazione contro un regolamento assembleare che ecceda i limiti del potere regolamentare.

Anche nel condominio è necessario distinguere il rimedio contro il regolamento, richiamato dall’art. 1138 c.c. all’art. 1107 c.c., dal rimedio contro le deliberazioni assembleari contrarie alla legge o al regolamento, che è invece disciplinato dall’art. 1137 c.c. Il primo attiene alla fonte regolamentare generale; il secondo alla singola delibera assembleare.

Giurisprudenza

Non sono disponibili, nei materiali forniti, sentenze specifiche che citino espressamente l’art. 1107 c.c. nel corpo del testo, né estratti motivazionali giurisprudenziali utilizzabili per una sezione di giurisprudenza ragionata sull’articolo. Tale informazione, allo stato, non è disponibile.

Errori frequenti

  • Confondere l’impugnazione del regolamento ex art. 1107 c.c. con l’impugnazione delle deliberazioni ex art. 1109 c.c., che colpisce un atto puntuale e non la fonte regolamentare generale.
  • Trattare il termine di trenta giorni come ordinatorio anziché decadenziale, sottovalutando l’effetto di consolidamento verso eredi e aventi causa previsto dal quarto comma.
  • Calcolare il dies a quo (termine iniziale da cui decorre il computo) per gli assenti dalla data della deliberazione anziché da quella della comunicazione.
  • Ritenere il regolamento di condominio libero dai limiti inderogabili posti dall’art. 1138 c.c. (artt. 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c.).
  • Confondere, in ambito condominiale, l’impugnazione del regolamento ex artt. 11381107 c.c. con l’impugnazione delle delibere assembleari ex art. 1137 c.c.

Collegamenti

L’art. 1107 c.c. può quindi essere ricostruito come la norma che assicura il sindacato giudiziale sul regolamento della comunione e, insieme, il suo consolidamento una volta decorso il termine di impugnazione: il rimedio spetta ai partecipanti dissenzienti, e per gli assenti il termine decorre dalla comunicazione; il giudice decide con unica sentenza sulle opposizioni; il mancato esercizio dell’impugnazione stabilizza il regolamento e ne estende l’efficacia agli eredi e agli aventi causa. Nel sistema, la norma completa la disciplina dell’autogoverno della comunione avviata dagli artt. 1105 e 1106 c.c., si distingue dall’impugnazione delle deliberazioni di cui all’art. 1109 c.c., e trova un espresso e importantissimo sbocco applicativo nel condominio attraverso il rinvio dell’art. 1138 c.c. e, più in generale, dell’art. 1139 c.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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