Transazione sopravvenuta al giudizio: il giudice deve tenerne conto (Cass. civ. Sez. II n. 24028/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il difensore conclude in nome e per conto dell’assistito una transazione avente a oggetto determinati giudizi, le altre parti dell’intesa possono chiederne l’applicazione in quegli stessi giudizi e il giudice deve valutarla, ancorché l’accordo si sia formato dopo l’instaurazione del processo: la soluzione contraria priverebbe di efficacia tali intese proprio nelle vicende che ne costituiscono l’oggetto. L’accordo non può essere riservato alla sede esecutiva quando sia anteriore al passaggio in giudicato della pronuncia destinata a definire la lite. Il giudicato formatosi in un giudizio spiega efficacia riflessa verso il terzo estraneo solo ove ricorra una relazione di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico tra la situazione oggetto del processo e quella facente capo al terzo. In tema di interpretazione del contratto, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili non può contestare in sede di legittimità la scelta alternativa compiuta dal giudice di merito. Le affermazioni estranee alla ratio decidendi costituiscono meri obiter dicta e non sono autonomamente impugnabili.
Il Fatto
Un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 7.600,00 nei confronti di una società condomina, relativo a due rate di spese ordinarie approvate dall’assemblea e successivamente confermate. Il tribunale, accogliendo l’opposizione, aveva revocato il decreto.
La corte d’appello ha rigettato il gravame, valorizzando la produzione da parte dell’opponente di una transazione intervenuta con il condominio e la volontà di avvalersene. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri stipulanti e la sussistenza di un giudicato esterno riflesso relativo a un analogo decreto emesso verso altro condomino. Ha ritenuto che con quell’accordo il condominio avesse posto nel nulla la delibera assembleare e rinunciato ai decreti ingiuntivi ottenuti, mentre la controparte aveva rinunciato alla relativa opposizione, con compensazione delle spese. Ne ha tratto il venir meno del presupposto del decreto opposto, ossia la delibera contenente l’elezione del foro esclusivo. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’istanza di riunione con altro giudizio di legittimità, trattandosi di ricorsi proposti contro provvedimenti diversi, emessi in separati procedimenti e di oggetto differente.
Il primo motivo è infondato. La causa è stata introdotta dal condominio contro la società, sicché è ammissibile che quest’ultima faccia valere verso il condominio l’accordo intercorso, che concerne espressamente la controversia; l’accertamento sulla natura e sugli effetti della transazione non è stato chiesto in via principale, ma solo incidentalmente e nei limiti della lite. Non ricorre neppure la sentenza cosiddetta della terza via, essendo il tema noto alle parti e compiutamente discusso in appello.
Il secondo motivo è infondato. Il collegio d’appello poteva tenere conto della transazione benché sopravvenuta, avendole attribuito il valore di accordo idoneo a provocare la cessazione del contenzioso, pur concentrandosi sul venir meno del patto derogativo della competenza. Quanto ai poteri del legale firmatario, il giudice ha compiuto un accertamento di merito e il ricorrente non ha riportato il contenuto della procura, contestandolo inadeguatamente. La Corte rileva infine la contraddittorietà della posizione del condominio, che ora oppone la rinuncia all’opposizione, ora lamenta l’inadempimento della controparte, la quale peraltro chiede l’applicazione dell’intesa, così palesando la volontà di adempierla.
Il terzo motivo è infondato. La condotta del condomino rimasto inerte è coerente con la transazione, che gli imponeva di non coltivare l’opposizione, sicché non si produce alcun effetto riflesso a pregiudizio della controparte; in ogni caso la posizione di quest’ultima è autonoma rispetto a quella dell’altro condomino, mancando la relazione di dipendenza giuridica richiesta.
Il quarto motivo è inammissibile. Il giudice ha interpretato lo scritto, contenuto in un verbale d’udienza sottoscritto dal giudice e perciò dotato di pubblica fede quanto al contenuto, individuandone effetti e portata. A fronte di tale legittima interpretazione il ricorrente ne ha proposto una alternativa, senza argomentare specificamente sui criteri ermeneutici violati.
Il quinto motivo è infondato: la ratio decidendi riposa sulla revoca del patto sulla competenza per effetto della successiva transazione, sicché le considerazioni sulla nullità della clausola derogativa costituiscono meri obiter dicta. Il sesto motivo è del pari infondato: la questione sulla misura del compenso, rispettoso dei massimi normativi, è inammissibile, e la valutazione di soccombenza è condivisibile, avendo il condominio contestato in ogni modo esistenza, validità ed efficacia della transazione della quale ora invoca l’applicazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
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