I vizi di notifica delle cartelle si consolidano con la mancata impugnazione dell’intimazione successiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 12181 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, i vizi procedimentali relativi alla notificazione degli atti presupposti (quali le cartelle di pagamento) possono essere fatti valere dal contribuente esclusivamente impugnando, entro i termini di legge, il primo atto conseguenziale ad essi successivo. La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento, ex art. 19, comma 3, d. Lgs. n. 546/1992, determina il consolidamento del credito e preclude la possibilità di far valere, in un successivo giudizio avverso una diversa e autonoma intimazione, la medesima nullità derivante dall’omessa notifica degli atti prodromici, nonché ogni vicenda estintiva del credito (come la prescrizione) anteriore alla notifica della prima intimazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava, nel 2022, un’intimazione di pagamento relativa a due cartelle esattoriali risalenti al 2015 e al 2016. Il contribuente impugnava l’atto, deducendo la mancata notifica delle cartelle prodromiche e la prescrizione del diritto alla riscossione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, ma il giudice d’appello, su impugnazione dell’ente, dichiarava inammissibile il ricorso originario, ritenendo che le cartelle fossero state regolarmente notificate e che la questione fosse già stata definita in un precedente giudizio avverso un’intimazione notificata nel 2019. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 115 c.p.c., contestando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice d’appello e sostenendo che i vizi di notifica delle cartelle non erano mai stati dedotti in precedenza, non avendo egli mai impugnato l’intimazione del 2019 ma solo degli estratti di ruolo. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, valorizzando il principio per cui il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, d. Lgs. n. 546/1992 consente di impugnare l’atto successivo solo per far valere i vizi propri degli atti presupposti non notificati. Tale contestazione doveva, pertanto, essere proposta nel giudizio avverso l’intimazione notificata nel 2019, il quale si era concluso con pronunce che ne avevano dichiarato l’inammissibilità. Non essendo stata tempestivamente impugnata la prima intimazione, il credito si è consolidato e i vizi di notifica delle cartelle non possono essere riproposti nel giudizio avverso la successiva intimazione del 2022. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26817/2024 e le conformi pronunce n. 22108/2024 e n. 10736/2024.
Con il secondo motivo, il ricorrente eccepiva la nullità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per essere stata la stessa difesa da un avvocato del libero foro senza la delibera motivata richiesta per i casi di deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando il principio costante secondo cui, quando la convenzione tra l’ente e l’Avvocatura non riservi a quest’ultima la difesa in giudizio, non è richiesta alcuna formalità particolare per il patrocinio tramite avvocati del libero foro. La scelta del difensore avviene nel rispetto dei criteri generali adottati dall’ente, ma l’ipotesi non integra un’eccezione che richieda una specifica delibera.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di somme a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in considerazione della definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata.
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Nota della Redazione
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