Ricorso per cassazione tardivo in materia tributaria: inammissibilità per decorso del termine annuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 15101 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi instaurati prima del 4.7.2009, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali è quello annuale di cui all’art. 327 c.p.c., come rideterminato dalla sospensione feriale. La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018 non trova applicazione quando il termine stesso sia già scaduto alla data di entrata in vigore della disposizione, non potendo essa riviviscere un potere di impugnazione ormai estinto. Il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese di lite e applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale conclusasi con processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, veniva emesso nei confronti del contribuente un avviso di rettifica per maggior reddito imponibile relativo all’anno d’imposta 1997. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la percentuale di ricarico; la Commissione tributaria regionale, adita in appello dal contribuente, rigettava il gravame con sentenza depositata nel 2017.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo vizi di motivazione, erronea valutazione delle prove e illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di allegazione del p.v.c. L’Agenzia delle Entrate resisteva eccependo in via preliminare la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di tardività, ritenendola fondata. La sentenza impugnata risulta depositata in data 28.6.2017 e, vertendosi in tema di giudizio instaurato in primo grado nell’anno 2006, il termine per impugnare è quello annuale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis ai giudizi iniziati prima del 4.7.2009.
Detto termine, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, scadeva il 29.7.2018. La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, che sospende per nove mesi i termini di impugnazione scadenti tra la sua entrata in vigore (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019, poiché nella fattispecie il termine era già maturato prima dell’entrata in vigore della norma.
Il ricorso risulta spedito il 12.11.2018 e deve pertanto essere dichiarato inammissibile per tardività, senza che rilevino i motivi di doglianza nel merito. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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