Prescrizione del danno da investimento decorre dal default dell’emittente (Cass. civ. Sez. I n. 18847 del 10.07.2025)
Nel risarcimento del danno da violazione degli obblighi informativi dell’intermediario finanziario la prescrizione decorre dal momento in cui il pregiudizio patrimoniale si manifesta in concreto, non dall’acquisto dei titoli.