Indagini bancarie: la riconducibilità delle movimentazioni alle diverse attività non è onere dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 21096 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 comporta che tutti i movimenti bancari dell’imprenditore si presumono riferiti all’attività economica, superabile solo con prova contraria analitica del contribuente. Per i lavoratori autonomi, a seguito della Corte cost. n. 228/2014, la presunzione opera limitatamente ai versamenti e non ai prelevamenti. Grava sul contribuente, in ossequio al principio di vicinanza della prova, l’onere di indicare la riferibilità di ciascuna operazione contestata alle diverse attività esercitate, anche quando opera con un’unica partita Iva, mentre il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ogni singola operazione.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento, per l’anno 2010, con cui recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e Iva, fondandosi su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La rettifica traeva origine da movimentazioni bancarie rimaste prive di giustificazione, relative a un contribuente titolare di un’unica partita Iva sia per l’attività professionale di avvocato sia per quella di imprenditore agricolo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo l’atto illegittimo per non aver distinto le diverse categorie reddituali. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che condivideva l’impostazione dei primi giudici, e l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato separatamente le due doglianze del ricorrente. Ha ritenuto infondata la censura relativa al vizio di motivazione, osservando che la CTR non si era limitata a un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ma aveva esposto le ragioni della condivisione, incentrate sulla carenza di una ricostruzione analitica dei redditi nell’atto impositivo.
Ha invece giudicato fondata la doglianza concernente l’inversione dell’onere della prova. Richiamando la giurisprudenza costante, la Suprema Corte ha ribadito che l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 configura una presunzione legale relativa in forza della quale tutti i movimenti sui conti correnti dell’imprenditore, sia versamenti sia prelevamenti, si presumono ricavi dell’attività economica. Il contribuente può superarla solo indicando il beneficiario delle somme o dimostrandone l’estraneità alla produzione del reddito.
La Corte ha precisato che l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto dai dati risultanti dai conti, mentre al contribuente spetta una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento. Tale conseguenza si ricollega al principio di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 c.c. Correlativamente, il giudice di merito deve verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle giustificazioni offerte per ciascuna operazione e darne espressamente conto in sentenza.
Nella fattispecie, la CTR aveva errato ritenendo che spettasse all’Ufficio distinguere i redditi delle diverse attività svolte dal contribuente. La Corte ha evidenziato che, a fortiori nell’ipotesi di utilizzo di un’unica partita Iva, gravava sul contribuente l’onere di indicare analiticamente la riconducibilità delle movimentazioni contestate all’una o all’altra attività. Il giudice del rinvio dovrà pertanto verificare l’attendibilità delle giustificazioni offerte, escludendo le operazioni non contestate e pronunciandosi nel merito di quelle oggetto di ripresa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.