Assoluzione e pericolosità generica: il giudice può riqualificare i fatti accertati (Cass. pen. Sez. 1 n. 9998 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di prevenzione, il giudice non può assumere come elementi indizianti, ai fini del giudizio di pericolosità, i medesimi fatti-reato la cui sussistenza sia stata esclusa da una sentenza irrevocabile di assoluzione o rispetto ai quali la stessa abbia accertato l’estraneità del proposto, essendo vincolato a recepire l’esito assolutorio. È, invece, consentito utilizzare le circostanze fattuali che la sentenza assolutoria abbia positivamente accertato e ascritto al proposto, attribuendo ad esse, nell’esercizio dell’autonomo potere di qualificazione giuridica, rilevanza ai fini della perimetrazione cronologica e dell’attualità della pericolosità, anche ritenendole dimostrative di una diversa ipotesi delittuosa lucrogenetica rispetto a quella esclusa in sede di cognizione. La confisca di prevenzione si estende ai beni acquistati con risorse accumulate dal proposto nel periodo di accertata pericolosità, anche se formalmente intestati a familiari conviventi privi di capacità economica, per i quali opera una presunzione di fittizia intestazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino confermava il decreto con cui il Tribunale aveva applicato al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro, con obbligo di versamento della cauzione, e aveva disposto la confisca di numerosi beni, ritenuti nella sua disponibilità a prescindere dall’intestatario formale, inclusi un immobile intestato alla convivente e uno intestato al figlio.
La pericolosità sociale “generica” era stata desunta dall’esercizio professionale e sistematico di attività di “prestasoldi”, dapprima con interessi usurari e, dal 2009, in assenza di sentenze di condanna, sulla scorta di un compendio probatorio tratto da procedimenti penali definiti con sentenze di assoluzione o decreti di archiviazione, nonché da conversazioni intercettate. Avverso il decreto proponevano ricorso per cassazione il proposto e i terzi interessati, deducendo la violazione dei principi in tema di utilizzabilità delle sentenze assolutorie e di correlazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, ha ricordato che il ricorso in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa la deducibilità dell’illogicità manifesta della motivazione, salva l’ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente.
Quanto al tema centrale, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un contrasto interpretativo sull’utilizzabilità delle sentenze di assoluzione nel giudizio di pericolosità generica. Ha, quindi, enunciato il principio per cui è impedito al giudice della prevenzione assumere come indizianti i fatti la cui sussistenza sia stata esclusa in via irrevocabile, in ossequio al principio di unitarietà e non contraddizione dell’ordinamento. Tuttavia, nulla osta a che il giudice valorizzi le circostanze fattuali che la sentenza assolutoria abbia positivamente accertato e ascritto al proposto, purché le riqualifichi giuridicamente: nella specie, la condotta di erogazione di prestiti, esclusa nella configurazione dell’usura, è stata correttamente ricondotta al reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ex art. 132 T.U.B., per la cui integrazione è sufficiente il requisito della professionalità e della destinazione a un numero indeterminato di soggetti.
La Corte ha ulteriormente precisato che il giudice della prevenzione può legittimamente utilizzare elementi probatori tratti da procedimenti archiviati o non definiti, purché la condotta presenti i caratteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, ossia delitti commessi abitualmente, produttivi di profitti e costituenti rilevante fonte di reddito. Ha, infine, escluso che le valutazioni della magistratura di sorveglianza in sede di benefici penitenziari possano essere determinanti, attesa la diversità dei presupposti e del compendio probatorio.
Con riguardo ai ricorsi dei terzi interessati, la Corte ha applicato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 30355 del 2025, per cui il terzo intestatario può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile solo dal proposto. Ha, inoltre, ritenuto legittima la confisca dei beni dei conviventi e dei figli del proposto, in applicazione della presunzione di fittizia intestazione di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, allorché gli intestatari risultino privi di capacità economica e non forniscano prova contraria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.