Continuazione tra reati giudicati e preclusione del travisamento in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18875 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del giudice dell’esecuzione circa la sussistenza del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze separate è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione, restando preclusa ogni richiesta di rivalutazione del merito. La deduzione di un travisamento della prova non comporta l’automatica caducazione della decisione: il ricorrente deve argomentare l’incidenza dell’errore percettivo sulla solidità dell’impianto decisorio, sottoponendo la decisione alla c.d. “prova di resistenza”. L’espunzione di un elemento probatorio erroneamente percepito non inficia la pronuncia se residuano argomentazioni di inconfutabile spessore concettuale, da sole sufficienti a giustificare il medesimo esito.
Il Fatto
Il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione l’unificazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. di due condanne: una derivante da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. e l’altra da sentenza di appello emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.. La Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza, escludendo la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati, commessi in un arco temporale dilatato e privi di elementi di collegamento.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e lamentando in particolare il travisamento del contenuto delle sentenze e degli atti processuali. La difesa ha evidenziato tre presunti errori percettivi: l’estraneità dei correi rispetto ai fatti di cui alla seconda condanna, la tipologia di stupefacente trafficata e il ruolo di uno dei correi, insistendo sulla natura non discrezionale di tali errori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze. Il giudice dell’esecuzione aveva risolto la questione con una approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, giungendo a conclusioni logiche e non contraddittorie. La critica difensiva, nel sollecitare una diversa ponderazione degli elementi fattuali, ha introdotto una sostanziale richiesta di rivalutazione del convincimento espresso dal giudice di merito, operazione incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.
Quanto alla valenza dei dedotti travisamenti, la Corte ha richiamato il principio per cui, anche laddove si configuri un errore percettivo su un atto di rilevanza probatoria, non è sufficiente invocare l’espunzione delle relative risultanze. La decisione deve essere sottoposta alla c.d. “prova di resistenza”, apprezzando il grado di rilevanza degli elementi residui che potrebbero essere da soli sufficienti a sostenere l’impianto giustificativo.
Nel caso di specie, la doglianza relativa ai presunti travisamenti è rimasta fine a sé stessa, priva di una concreta dimostrazione dell’incidenza degli errori sulla tenuta logica della motivazione. Gli asserti errori non hanno contrastato in modo decisivo la base logico-giuridica dell’ordinanza impugnata, che si regge su argomentazioni autonome e non infirmate dalle censure proposte.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo ipotesi di esonero.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.