L’antieconomicità non basta se il contribuente dimostra le ragioni della bassa redditività (Cass. civ. Sez. 5 n. 23149 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi d’impresa, l’Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito in via induttiva ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando la correttezza delle proprie dichiarazioni. La valutazione degli elementi presuntivi e delle prove contrarie è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione. È inammissibile il ricorso per cassazione che miri a una surrettizia rivalutazione del merito, contrapponendo un diverso apprezzamento delle prove a quello, coerente, del giudice di merito.
Il Fatto
A un contribuente, esercente attività di vendita di carburanti, veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, ai fini Irpef, Irap e Iva, sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato sulla ritenuta inattendibilità della contabilità e sull’antieconomicità della gestione.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente. In accoglimento dell’appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado annullava l’avviso, ritenendo che le specifiche circostanze addotte dal contribuente (contratti in regime di esclusività con la società fornitrice, margini di ricarico imposti, campagne promozionali e accordi sindacali) rendessero verosimili le ragioni della bassa redditività e che la percentuale di ricarico, non abnorme, non fosse di per sé sufficiente a sostenere la rettifica. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia, rubricato come violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., volto a censurare la sentenza della Corte regionale per non aver illustrato i motivi specifici della condotta antieconomica e per aver ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la parte ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, mirava in realtà alla rivalutazione dei fatti e delle prove, tentando di trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. L’apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi idonei a dimostrare i fatti sono, infatti, riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è coerente e non illogica.
La Corte ha confermato il proprio consolidato indirizzo in tema di accertamento induttivo, precisando che l’Amministrazione può fondare la rettifica su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, e che l’antieconomicità può costituire un elemento indiziario sufficiente, anche da solo, se grave e preciso. Tuttavia, ha ribadito che il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria e che il giudice di merito, nel caso di specie, aveva correttamente valutato tale prova, non limitandosi a richiami generici alla crisi di settore ma esaminando specificamente i contratti di fornitura in esclusiva e gli accordi che incidevano sui margini.
La valutazione circa la capacità di tali elementi di giustificare un azzeramento o un semplice contenimento dei maggiori ricavi accertati dall’Ufficio è stata qualificata come una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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