Operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova a carico dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 7535 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria, ove contesti la fittizietà del fornitore, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del contraente ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrabile anche in via presuntiva; assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver usato la diligenza massima esigibile. Il giudice di merito, nel valutare gli elementi indiziari, deve procedere alla loro analisi prima singolarmente e poi congiuntamente, potendo singoli fatti assumere maggior valore indiziario se considerati unitariamente. È nulla per motivazione apparente la sentenza di appello che accolga la domanda senza rendere percepibile il fondamento della decisione, non potendosi desumere il rigetto di un motivo dal solo accoglimento di altro relativo a contestazioni autonome.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento concernente tre distinti rilievi: l’utilizzo del plafond IVA, la riqualificazione di cessioni come interne e l’indetraibilità dell’IVA per acquisti da un soggetto ritenuto cartiera. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso limitatamente al terzo rilievo, mentre la Commissione Tributaria Regionale, rigettando l’appello principale dell’Agenzia, accoglieva l’appello incidentale del contribuente, annullando l’avviso anche per i primi due rilievi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso. Quanto ai primi due, relativi rispettivamente al contrasto tra motivazione e dispositivo e alla tardività dell’appello incidentale, il ricorso è stato rigettato. In particolare, la Corte ha chiarito che il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo se incide sulla conoscibilità della statuizione, potendo altrimenti configurarsi un mero errore materiale. Ha inoltre precisato che l’appello incidentale era tempestivo in virtù della sospensione dei termini prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Il terzo motivo è stato invece accolto, ravvisandosi il vizio di motivazione apparente nella sentenza impugnata. La CTR aveva accolto l’appello incidentale con una formula meramente assertiva, senza spiegare le ragioni per cui il rigetto dell’appello principale comportasse l’accoglimento di quello incidentale, pur riguardando i due gravami contestazioni del tutto autonome. La Corte ha richiamato i principi per cui la motivazione è apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Il quarto motivo, relativo alla violazione dei principi in materia di onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, è stato ugualmente accolto. La Corte ha ribadito che l’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, anche mediante presunzioni, ma ha censurato la sentenza impugnata per non aver valutato gli elementi dedotti dall’Ufficio prima singolarmente e poi nel loro complesso. La CTR si era limitata a escludere la rilevanza dei singoli indizi senza la necessaria valutazione unitaria, attribuendo rilievo alla regolarità contabile, elemento ritenuto del tutto inidoneo a dimostrare la buona fede dell’acquirente.
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Nota della Redazione
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