Interesse ad agire in revocatoria, inammissibilità dell’intervento del cessionario e omesso esame del fatto (Cass. civ. Sez. 3 n. 10245 del 19.04.2026)
nel testo compaiono nomi di parti e difensori, che non sono stati riportati nel commento.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c., può non sussistere al momento della proposizione della domanda e sopravvenire in corso di causa, fino alla decisione. In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l’interesse è ravvisabile quando l’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione, fondato sull’esistenza di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., ha reso necessario l’esperimento dell’azione. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare tempestivamente la sentenza di merito, ma non intervenire volontariamente nel giudizio di legittimità, difettando una previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi assumendo una veste atipica rispetto alle parti originarie.
Il Fatto
La società creditrice proponeva azione revocatoria avverso un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. stipulato dal debitore in favore dei propri congiunti. La domanda, accolta in primo grado, era confermata in appello, con condanna degli appellanti al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Avverso la sentenza della corte territoriale proponeva ricorso per cassazione il debitore, deducendo, tra l’altro, il difetto di interesse ad agire della creditrice, l’erronea valutazione di fatti sopravvenuti e l’illegittimità della pronuncia per lite temeraria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’atto di intervento depositato dalla società cessionaria del credito. Richiamando un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il successore a titolo particolare può impugnare la sentenza di merito ma non intervenire nel giudizio di legittimità, che si svolge comunque tra le parti originarie, salva la facoltà di depositare controricorso nell’inerzia del proprio dante causa in modo da evitare una lesione del diritto di difesa.
Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, relativi alla violazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. Il ricorrente deduceva che la corte d’appello avesse erroneamente ritenuto che l’interesse ad agire potesse sopravvenire in corso di causa e che la proposizione dell’azione implicasse acquiescenza alla sentenza resa nel giudizio di opposizione e rinuncia implicita all’esecuzione. I motivi sono stati dichiarati inammissibili: la pronuncia impugnata aveva correttamente individuato nell’esito del giudizio di opposizione il presupposto che aveva fatto sorgere l’interesse ad agire in revocatoria, essendo il vincolo ex art. 2645-ter c.c. stato opposto proprio per paralizzare le pretese esecutive della creditrice.
Il quarto motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., è stato ritenuto infondato. Il vizio di motivazione, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, rileva solo nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, non essendo censurabile in sede di legittimità il difetto di sufficienza. Nel caso di specie, la motivazione della corte di merito risultava ben al di sopra del minimo costituzionale, avendo evidenziato che il credito non era stato soddisfatto, né risultava alcuna evidenza di assegnazione di beni di valore adeguato.
Infine, il quinto motivo, relativo alla condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., è stato disatteso. La sanzione ha carattere pubblicistico ed è autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata. La corte di merito aveva fondato la condanna non sulla mera circostanza del deposito dell’istanza di rimessione sul ruolo, ma sulla manifesta infondatezza dell’impugnazione e sull’intento dilatorio, apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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